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tpa

390 Posts

Scritto - 30/01/2013 :  21:22:55  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Il ministero della difesa paga l'Ici sugli immobili se non sono più utilizzati per finalità istituzionali e non sono destinati a basi o impianti militari. Non è sufficiente per ottenere l'esenzione un astratto e potenziale uso dell'immobile per scopi difensivi. E' quanto ha affermato la commissione tributaria regionale di Perugia, quarta sezione, con la sentenza n. 179 del 22 ottobre 2012.

Per i giudici d'appello, i fabbricati in questione «non sono realizzati all'interno di aree attualmente destinate a basi o impianti militari e non può rilevare in contrario un pregresso uso militare o un'astratta e meramente potenziale funzionalità dell'area per scopi difensivi». L'esenzione Ici per gli immobili posseduti dagli enti pubblici è condizionata dalla destinazione effettiva che a questi viene data.

Per il riconoscimento dell'agevolazione non è sufficiente la volontà di destinare l'immobile a finalità istituzionali. L'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504/1992, disponeva l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti da stato, regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra questo tipo di enti, unità sanitarie locali e così via, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Anche la Cassazione (sentenze 14146/2003, 21571/2004 e altre) ha chiarito che non spetta il beneficio fiscale se l'ente pubblico non fornisce la prova che l'immobile abbia questa destinazione esclusiva.

La disciplina Imu ha ridisegnato le agevolazioni anche per gli immobili posseduti dagli enti pubblici. Sono esonerati dal pagamento della nuova imposta locale solo quelli siti sul proprio territorio purché destinati esclusivamente a finalità istituzionali. La novità è rappresentata dal fatto che l'esonero non spetta più per quelli ubicati sul territorio di altri enti.

Gli immobili devono essere diretti a soddisfare compiti dell'ente pubblico (sede o ufficio) che ne è proprietario. Non è sufficiente che li metta a disposizione di terzi, anche se per obbligo di legge. Per esempio, per lo svolgimento di attività didattiche (Ctp Terni, prima sezione, sentenza 237/2011). L'uso invece deve essere immediato e diretto, e cioè da parte di soggetti interni alla struttura organizzativo-amministrativa dell'ente, poiché solo in questo caso può essere caratterizzato da fini istituzionali.

FONTE: ITALIA OGGI

Amedeo
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