La Corte dei Conti, sezione regionale Sardegna, con la deliberazione n. 5/2013/PAR del 18 gennaio 2013 risponde al Comune di Serramanna che chiede "se è possibile che le conclusioni della deliberazione della Corte dei Conti (Sezione Autonomie, deliberazione n. 12/AUT/2012), vale a dire l'esclusione delle spese sostenute per incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art.110 comma 1, dalla limitazioni dettate dall'art. 9 comma 28 ..., siano applicabili anche ai Comuni che non hanno la dirigenza e che intendono affidare incarichi ai sensi dell'art. 110 comma 2 del TUEL".
Di seguito alcuni passaggi della pronuncia e le consequenziali conclusioni:
- "... argomentando dalla semplice sola applicazione dei principi generali, nonchè dalla stessa previsione testuale dell'art. 19, comma 6 quater (d.lgs. n. 165/2001), e rispondendo al quesito in esame, si ritiene che tale disciplina derogatoria non possa essere estesa al personale dirigenziale che un ente locale ritenga di dover assumere ai sensi dell'art. 110, secondo comma, ovvero al di fuori delal dotazione organica";
- "Infatti, in primo luogo, le disposizioni che fanno eccezione a regole generali non possono trovare applicazione che nei casi e nei modi previsti (come previsto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, c.d. preleggi del codice civile). Ma ancor prima è lo stesso art. 19, comma 6 quater, a prevedere espressamente il riferimento al solo primo comma dell'art. 110 TUEL";
- "... in merito alla ratio della disposizione, viene meno anche la stessa ragione logica sottostante l'indicata regola derogatoria, ovvero la necessità di garantire il funzionamento ordinario e regolare dell'amministrazione con riferimento ad importanti posizioni dirigenziali previste dalla dotazione organica dell'Ente in quanto ordinario predicato organizzativo dell'amministrazione";
- "E' evidente infatti che simile ragionamento non potrà certo valere per quelle posizioni dirigenziali costituite oltre la dotazione organica, che quindi costituiscono vere e proprie assunzioni a tempo determinato per la copertura di posizioni evidentemente non ritenute essenziali dalla stabile organizzazione dell'ente. Per esse non potrà quindi che operare il limite previsto dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010".
http://www.publika.it/data2/file/578_19.01.2013_5-2013-PAR.doc |