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tpa

390 Posts

Scritto - 20/01/2013 :  21:06:57  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
SOCIETÀ C.D. IN MANO PUBBLICA ESENTATE DAL FALLIMENTO - TRIBUNALE DI PALERMO, DECRETO 8 GENNAIO 2013 N. 99

Il Tribunale di Palermo, nel decreto in commento, approfondisce il tema dell'esenzione dal fallimento (e, quindi, anche dall'amministrazione straordinaria) delle società c.d. in mano pubblica. Gli stessi giudici sanciscono, inoltre, la mancanza della natura di imprenditore commerciale della GESIP, escludendo che la stessa possa rientrare tra i soggetti fallibili al sensi dell'art. 1, co. 1, 1.f.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'esenzione dal fallimento (e, quindi, anche dall'amministrazione straordinaria) delle società c.d. in mano pubblica si fonda sull'espressa esclusione di cui all'art. 1, co. 1, l.f., per il quale "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento (..) gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici".

La società in mano pubblica, la quale costituisce strumento per la gestione di un servizio pubblico, viene cioè ricondotta ad ente pubblico in senso sostanziale, attraverso la privazione della sua natura formale di ente privato, soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 2449 s. c.c..Tale operazione - discutibile in quanto, per poter imprimere ad una società la qualificazione pubblicistica, è necessaria l'espressa previsione legislativa in tal senso, non risultando abrogate l'art. 4 1. n. 70/1975 - non è affatto necessaria al fine di escludere o ritenere la fallibilità di un ente quale nel caso di specie, la GESIP, potendo il problema essere affrontato sotto il profilo della qualificazione o meno della stessa quale imprenditore commerciale e, dunque, risiede essenzialmente nell'identificazione delle condizioni necessarie per ritenere che la società in mano pubblica svolga un'attività commerciale, rilevando a questo fine l'oggetto e la modalità con cui la stessa è espletata.

L'indagine da compiere deve, invece, condurre a verificare o escludere che l'attività sia esercitata dalla società in mano pubblica in difetto delle manifestazioni tipiche del potere d'imperio (ad es. la facoltà di imposizione di tasse o tariffe); e verificare, soprattutto, se la società operi all'interno di un mercato concorrenziale, incompatibile con la situazione di esclusiva o di monopolio, svolgendo attività economica diretta al pubblico degli utenti e dei consumatori. Poiché le ragioni che hanno presieduto alla creazione della Ge.sip s.p.a. e le condizioni in cui quest'ultima esercita la sua attività, portano a concludere che essa è stata istituita per soddisfare esigenze di carattere generale aventi carattere non industriale o commerciale, la mancanza della natura di imprenditore commerciale della GESIP esclude che la stessa possa rientrare tra i soggetti fallibili al sensi dell'art. 1, co. 1, 1.f. e, dunque, anche tra i soggetti sottoponibili ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 270/1999.

Conseguentemente la domanda proposta da parte della GESIP dichiarazione del proprio fallimento va senz'altro rigettata.

Amedeo
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