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GIGIA1963

16 Posts

Scritto - 20/12/2012 :  08:57:28  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Chiedo ai colleghi: La Corte dei Conti-Sez. di Controllo è intervenuta in un Comune di 9000 abitanti con una deliberazione in cui riscontra gravi irregolarità contabili, violazioni di legge e comportamenti difformi della sana gestione finanziaria, provocando uno squilibrio strutturale di bilancio in gradi di provocare il dissesto finanziario. La stessa Corte ha concesso all'Ente Locale il termine di 60 giorni per adottare le misure correttive e presentare un piano di rientro.
Secondo Voi questo termine si intende PERENTORIO?
E se l'Ente non dispone quanto sostenuto dalla Corte dei Conti e si trasmetteranno tutti gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica si rischia lo scioglimento del Consiglio Comunale?
Grazie dell'attenzione e BUON NATALE A TUTTI!!!!!!

tpa

390 Posts

Scritto - 20/12/2012 :  21:45:37  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Art. 6 comma 2 decreto legislativo 149/2011

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche
svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo
14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e
irregolarita' contabili o squilibri strutturali del bilancio
dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo
stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla
Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la
competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette
gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo
precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta
trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di
cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso
infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto
nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Amedeo
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