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tpa

390 Posts

Scritto - 04/12/2012 :  20:23:07  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
I contribuenti alle prese con il calcolo del saldo Imu devono fare i conti, innanzitutto, con l'incremento delle aliquote che la maggior parte dei comuni ha deliberato per l'anno in corso.

Sono pochi infatti quelli che hanno confermato le aliquote stabilite dal legislatore nazionale, e la maggior parte ha incrementato l'imposta dovuta per i fabbricati diversi dall'abitazione principale. Questo contribuisce a complicare non poco i calcoli, visto che proprio per gli "altri" immobili, vi è l'obbligo, a carico dei soggetti passivi, di suddividere correttamente l'Imu tra quota statale e quota comunale.

Il punto di partenza è rappresentato sempre dalla rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti corrispondenti alla categoria di appartenenza dell'immobile (ad esempio, 160 per i fabbricati di categoria A – escluso gli A/10 – e di categoria C/2, C/6 e C/7, 80 per gli A/10 e 55 per i locali appartenenti alla categoria C/1). Per le aree fabbricabili la base imponibile è invece data dal valore venale in comune commercio alla data del primo gennaio 2012. Una volta ottenuta la base imponibile, occorre calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno moltiplicandola per l'aliquota deliberata dal comune (le delibere sono consultabili sul sito www.finanze.it).

Solo per l'abitazione principale che, si ricorda, è quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente, occorre inoltre considerare la detrazione di 200 euro maggiorata di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni, anche non a carico fiscalmente. Anche in questo caso il comune potrebbe aver aumentato l'importo dello sconto, per cui è opportuno consultare la delibera. Ovviamente la detrazione e la maggiorazione devono essere rapportate ai mesi del 2012 nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma.

Se pertanto un fabbricato è stato destinato ad abitazione principale per soli sei mesi, occorrerà considerare l'agevolazione alla metà. Lo stesso trattamento di favore è esteso anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 o C/7, fino ad un massimo di tre, appartenenti però ciascuna ad una categoria catastale diversa tra quelle menzionate. Nel suddetto limite rientra anche la pertinenza che risulta iscritta in catasto unitamente al l'abitazione principale.

Una volta calcolata l'Imu annua lorda, occorre ancora rapportarla alla quota e al periodo di possesso, che potrebbe anche essere inferiore all'anno. In tutti i casi in cui deve essere operato il ragguaglio dell'imposta o delle detrazioni a mese, vale la regola per cui il mese si considera per intero se il possesso si è protratto o l'evento si è verificato per almeno 15 giorni. Il saldo da pagare entro il 17 dicembre si calcola sottraendo dall'Imu dovuta per l'intero anno l'imposta relativa all'acconto o agli acconti, se si è scelto di versare l'acconto in due rate.

Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (e da quelli assimilati all'abitazione principale) e dai fabbricati rurali, occorre suddividere il saldo tra quota statale e quota comunale, tenendo presente che le variazioni di aliquote eventualmente deliberate dai comuni non possono "intaccare" la quota destinata allo stato che rimane ferma allo 3,8 per mille su base annua. La materiale suddivisione delle due quote avviene attraverso la compilazione del modello di versamento F24, adoperando gli appositi codici tributo, ovvero del bollettino di conto corrente.

Una volta completato il calcolo, occorre procedere all'arrotondamento all'euro, che deve avvenire per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi.

Detta regola vale per ciascuna quota dell'imposta, quindi anche per l'Imu che deve essere ripartita tra Stato e comune. Per quanto attiene all'importo minimo da versare, se il comune non ha deliberato nulla in proposito, occorre far riferimento alla legge statale, in base alla quale il versamento non è dovuto se l'importo annuo è inferiore a 12 euro. Dal primo dicembre era già possibile versare l'Imu, oltre che con il modello F24 (si può adoperare pure l'F24 semplificato), anche con il bollettino di conto corrente postale approvato a fine novembre.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

Amedeo

85st

648 Posts

Scritto - 05/12/2012 :  21:18:37  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Devono pagare l'Imu i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili, terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi i beni relativi all'impresa strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Vi sono inoltre i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi.

A proposito di diritti reali di godimento, in caso di successione, al coniuge superstite è riservato dall'articolo 540 del Codice civile il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, qualora sia di proprietà del defunto o comune. Se, ad esempio, un appartamento è posseduto al 50% dai coniugi, in caso di decesso di uno, il superstite è considerato soggetto passivo d'imposta ed è quindi tenuto a versare l'Imu per intero, indipendentemente dalle singole quote ereditarie e anche se dovesse rinunciare all'eredità. Un tipico esempio di usufrutto legale è inoltre quello che viene riconosciuto dalla legge ai genitori che esercitano la potestà su un figlio minore proprietario di immobili.

Le regole per l'usufrutto
In questa ipotesi, tenuti al versamento del tributo comunale sono i genitori del minore, in parti uguali tra loro, fino al giorno in cui il figlio compie la maggiore età. È evidente come in questi casi vi sia perfetta coincidenza tra soggettività passiva ai fini Imu e ai fini Irpef sui redditi fondiari. Una delle eccezioni si verifica nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui viene considerato soggetto passivo tenuto al versamento l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale. Indipendentemente dalla titolarità formale dell'immobile, infatti, la legge, ai soli fini dell'assoggettamento al tributo comunale, riserva all'assegnatario il diritto di abitazione.

Tra gli altri soggetti passivi, l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ne individua altri due diversi dal proprietario del bene. Si tratta del concessionario, nel solo caso di concessione di aree demaniali, e del locatario per immobili detenuti in forza di un contratto di locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione. In quest'ultima ipotesi, la soggettività passiva, e il conseguente obbligo di versamento, vale per tutta la durata del contratto di leasing, a decorrere dalla data di stipula. È tenuto al versamento, quindi, uno dei soggetti passivi individuati dalla norma, indipendentemente dalla modalità con cui il relativo diritto è stato acquisito (a titolo oneroso, per successione, donazione eccetera).

La locazione
Nessun obbligo, invece, ricade su coloro che detengono un immobile in locazione (in forza di un contratto di locazione non finanziaria) o a titolo di comodato, né tantomeno sui titolari della sola nuda proprietà. Un tipico esempio di comodato è rappresentato dall'abitazione di proprietà di un contribuente che la concede in uso gratuito al figlio o a un congiunto. Il soggetto passivo è sempre il proprietario, in quanto unico titolare di un diritto reale sul bene. Anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi di edilizia pubblica residenziale concessi in locazione con patto di futura vendita, il soggetto passivo rimane sempre il proprietario dell'immobile e quindi, nello specifico, la cooperativa o l'ente (ad esempio Iacp). I benefici previsti per l'abitazione principale, quindi, possono essere eventualmente fruiti da questi ultimi, sempre che i requisiti sussistano in capo agli assegnatari degli alloggi.

L'assegnatario
Per quanto attiene invece agli immobili assegnati al socio di una cooperativa a proprietà divisa, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu precisano che il soggetto tenuto al versamento dell'imposta è l'assegnatario, anche provvisorio, dell'alloggio, nonostante non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore.
Il Ministero, infatti, nel caso specifico, citando il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di Ici (sentenze 18/8/2004 n. 16130 e 1/12/2004 n. 22570), ritiene applicabile lo stesso principio anche all'Imu, essendo rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'Ici il presupposto impositivo del nuovo tributo.

Il momento a partire dal quale ha inizio, per così dire, la soggettività passiva coincide sempre con la stipula dell'atto in forza del quale si acquisisce la proprietà o altro diritto reale. Se, ad esempio, l'acquisto di un fabbricato è stato preceduto dalla stipula di una promessa di vendita, per il periodo antecedente all'atto di compravendita non vi sono obblighi per il futuro acquirente, anche se quest'ultimo possiede e utilizza il fabbricato medesimo e il compromesso è stato registrato.

Il contitolare
Se il titolare non è uno solo, ciascun contitolare è considerato un soggetto passivo distinto, per cui ognuno avrà l'obbligo di provvedere autonomamente a tutti gli adempimenti, primo fra tutti il versamento. In merito agli immobili posseduti con la formula della multiproprietà, è bene precisare che in materia di Imu non è stata riproposta la norma già prevista per l'Ici, in base alla quale il versamento doveva essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, prelevando l'importo dalle disponibilità finanziarie dell'ente.

In assenza di specifiche disposizioni sul punto, dovrebbe valere la regola generale, per cui ciascun contitolare provvederà a versare l'imposta rapportata alla propria quota di possesso. Si ricorda, infine, che la soggettività passiva Imu non viene meno in caso di residenza all'estero. I non residenti proprietari di immobili in Italia sono tenuti anch'essi al versamento dell'imposta municipale, sebbene con modalità differenti da quelle previste per i residenti.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

Valeriana
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