CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA - Deliberazione n. 477 del 28 novembre 2012 – Presidente: Donno - Relatore: Romano.
Enti locali – Aziende speciali – Aziende speciali che gestiscono farmacie – Amministratori - Compensi – Inapplicabilità delle limitazioni.
L’art. 25, comma 2, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 114 del TUEL, concernente aziende speciali ed istituzioni, in forza del quale: “A decorrere dall'anno 2013….alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: … contenimento … delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori … sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.”.
Ne consegue che, per il disposto di cui all’ultimo periodo di tale norma, le limitazioni di spesa previste per le voci di natura indennitaria degli amministratori, che disciplinano in via ordinaria le aziende speciali e le istituzioni, non si applicano alle aziende speciali dei comuni che gestiscono farmacie. |