La Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 697/2012/PAR del 28 settembre 2012, si occupa di quanto in oggetto e, condividendo gli orientamenti già espressi da diverse altre sezioni di controllo, evidenzia quanto segue:
- "le assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi del menzionato art. 90 sono soggette ai vincoli normativi di contenimento delle spese negli enti locali introdotti dal legislatore, dovendo essere i relativi oneri computati tra le spese per il personale ..."; - "i contratti stipulati con il personale a tempo determinato ex art. 90, al pari di tutti gli altri contratti a tempo determinato, vanno incontro alla risoluzione di diritto dal momento in cui l'ente sia in condizioni strutturalmente deficitiarie, non potendo gli stessi continuare ad esplicare i propri effetti fino alla naturale scadenza ...";
- "le assunzioni a tempo determinato ex art. 90 del TUEL, oltre che essere soggette ai vincoli di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296 del 2006 e norme collegate, devono anche rispettare, se e in quanto recanti oneri a carico del bilancio dell'ente per l'anno 2012, le disposizioni limitative di cui alla legge n° 183 del 2011, concorrendo i connessi oneri a determinare, per natura e per tipologia, l'ammontare delle spese soggette all'osservanza del limite del 50% fissato dal già menzionato art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, come integrato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011 n° 183 ...".
http://www.publika.it/data2/file/550_27.11.2012_697_2012_PAR_Arzignano.doc |