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 Imu e fabbricati inagibili
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vincenti

1029 Posts

Scritto - 22/11/2012 :  14:08:59  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Per evitare il pagamento dell'Imu, il fabbricato deve essere inagibile «per ragioni intrinseche». Se la sua inutilizzabilità dipende da ragioni esterne, per esempio perché si trova a fianco di un immobile pericolante o perché è collocato nella «zona rossa», l'esenzione non può scattare: nel primo caso, però, si può prevedere lo sconto del 50% che il decreto «Salva-Italia» (Dl 201/2011, articolo 13, comma 3, lettera b) riserva agli immobili «inabitabili e di fatto inutilizzati».

L'indicazione arriva dal dipartimento Finanze, che in questo modo ha risposto a una serie di chiarimenti chiesti dall'Anci Emilia-Romagna, alla ricerca di una disciplina più organica sugli sconti Imu da destinare ai proprietari di immobili in aree terremotate. «Le agevolazioni tributarie non si possono estendere a casi non espressamente previsti», spiegano in pratica le Finanze sulla base della sentenza 288/2012 della Cassazione, e di conseguenza non tutti i fabbricati inutilizzabili avranno lo stesso trattamento fiscale.
Il dipartimento, naturalmente, non si spinge in giudizi di merito, ma spiega che per allargare l'esenzioni a tutti servirebbe «un intervento normativo».

Qualche apertura si registra invece sul caso di immobili accatastati unitariamente, ma composti da più parti separate alcune delle quali inagibili. Per questa tipologia le Finanze distinguono due casi: se l'ordinanza di sgombero è relativa a immobili «parzialmente inagibili», infatti, l'esenzione si estende a tutto il bene accatastato unitariamente. Con una precisazione, però: nel caso in cui l'ordinanza di sgombero è temporanea, anche l'esenzione dall'imposta deve seguire lo stesso calendario.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

g.vincenti
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