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Scritto - 11/11/2012 : 14:06:47
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dal sito www.publika.it
Il TAR Puglia, Lecce - sezione seconda, con la sentenza n. 1419 depositata in data 31 luglio 2012, risolve una controversia avente ad oggetto una procedura concorsuale, la validità della conseguente graduatoria e la decisione dell'amministrazione di indire successivamente una procedura selettiva per mobilità volontaria. In disparte gli aspetti peculiari del contenzioso, il Giudice, in relazione ai contenuti dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, argomenta:
- "Le disposizioni ... citate evidenziano il chiaro intento del legislatore di accordare all'istituto della mobilità priorità assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico ( anche se alla nuova assunzione si proceda mediante lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci), nell'evidente scopo di ottenere un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti e, quindi, il contenimento della spesa pubblica relativa al personale di tutte le pubbliche Amministrazioni (TAR Puglia - Bari, sez. II, 28 maggio 2008 n. 1307; sulla preferenza da accordare alla mobilità rispetto allo scorrimento di graduatorie ancora efficaci si è pronunciata anche questa Sezione, cfr. sent. n. 12 del 5.1.2008 e n. 2406 del 29.9.2008)";
- "Secondo una parte della giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia - Milano, n. 2250/2011, ...), la preferenza normativa accordata all'istituto della mobilità comporta l'inesistenza di un obbligo di motivazione in capo alla P.A. in merito alla scelta di immettere in ruolo dipendenti provenienti da altre Amministrazioni piuttosto che procedere al reclutamento di nuovo personale, anche mediante scorrimento di una graduatoria ancora valida, con la conseguenza che, in tal caso, sono inapplicabili i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 14 del 28 luglio 2011".
http://www.publika.it/data2/file/538_09.11.2012_sentenza%20TAR%20Puglia%201419_2012.doc |
Amedeo |
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