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vincenti

1029 Posts

Scritto - 06/11/2012 :  21:26:51  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Gli obblighi dichiarativi ai fini Imu per gli immobili d'impresa dipendono dalla specifica situazione in cui gli stessi si trovano, alla luce anche delle delibere locali.

Una prima casistica è quella dei beni in leasing. In tale eventualità, il soggetto passivo è sempre l'utilizzatore. Le regole peraltro non sono cambiate nel passaggio dall'Ici all'Imu.
In linea di principio, poiché il contratto di leasing non transita dal Mui (Modello unico informatico), l'obbligo dichiarativo sussiste. Se però l'esistenza del contratto è stata già denunciata ai fini Ici non occorre presentare alcun modulo per il nuovo tributo comunale.
La soggettività passiva del locatario opera anche con riferimento agli immobili da costruire o in corso di costruzione. In queste ipotesi, oggetto dell'imposizione sarà quindi l'area fabbricabile, sino alla ultimazione dei lavori di edificazione.

Un'altra ipotesi è quella degli immobili merce delle imprese di costruzione o, più in generale, degli immobili relativi alle imprese. Per entrambe tali fattispecie, la legge consente ai Comuni di deliberare aliquote ridotte sino allo 0,38%, per i beni merce, e sino allo 0,40%, per gli immobili d'impresa.

Se il Comune si è avvalso in concreto di tale facoltà, la denuncia dovrà essere presentata. Nel caso dei beni merce è prevista l'indicazione del codice 8 al campo 1 del modello, mentre al campo 18 dovrà essere indicata la data di ultimazione dei lavori.

Quest'ultima notizia è correlata alla circostanza che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, non devono essere decorsi oltre tre anni dalla ultimazione delle opere. Le istruzioni ministeriali precisano però che la denuncia non è necessaria se per le suddette tipologie (immobili - merce e immobili d'impresa) la delibera comunale ha previsto la presentazione di una apposita comunicazione.
L'ultimo caso riguarda i fabbricati di categoria catastale D, non censiti e interamente posseduti da imprese.

Per questi immobili opera il criterio speciale di tassazione fondato sul costo di acquisizione contabilizzato, al lordo degli ammortamenti,, rivalutato con gli appositi indici ministeriali. Va in proposito segnalato che se il bene riviene da riscatto di un leasing il valore di riferimento è dato dal prezzo di riscatto, maggiorato dei canoni.

Per i fabbricati D di nuova costruzione l'obbligo di applicare la procedura Doc- fa comporta di regola l'accatastamento immediato del bene. Per i vecchi fabbricati non ancora accatastati non è di norma necessaria la dichiarazione, poiché è valida la denuncia Ici. Fanno eccezione gli immobili per i quali sono stati sostenuti costi incrementativi rispetto al costo di acquisto.

In particolare, entro la fine di novembre bisognerà presentare la denuncia Imu con riferimento alle spese contabilizzate nel corso del 2011.

Occorre ricordare che i costi incrementativi incidono sul valore imponibile dell'anno successivo a quello del sostenimento. A regime, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel corso del quale si sono manifestati i costi incrementativi.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

g.vincenti
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