L’ art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 introduce, a partire dal 1° gennaio 2013, una nuova disciplina per il prelievo relativo al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani denominato TARES.
Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata all’anno solare ed alla quantità e alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
La Tariffa è composta da:
una quota determinata dal costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimento per le opere e relativi ammortamenti); una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; i costi dello smaltimento dei rifiuti.
Per le unità immobiliari iscritte in catasto, la superficie assoggettabile è pari all’ 80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati, i Comuni possono modificare d’ufficio le superfici inferiori a tale percentuale.
Alla TARES si applicano:
La nuova ADDIZIONALE COMUNALE (comma 13), destinata a coprire i costi dei servizi comunali indivisibili (essenzialmente i servizi di sicurezza, illuminazione e gestione delle strade). Il TRIBUTO PROVINCIALE (comma 28), per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. una maggiorazione da applicare alla tariffa, fissata nella misura di 0,30 euro al metro quadrato, che è rapportata alle dimensioni dell’unità immobiliare (la maggiorazione può essere aumentata con delibera fino a 0,40 euro). Il gettito di questa addizionale è destinato a coprire i costi relativi a servizi indivisibili
Questo nuovo sistema di prelievo sostituisce, abrogandolo, quello attualmente in vigore:
la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507; la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la tariffa di igiene ambientale denominata TIA1 e disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97; la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la tariffa integrata ambientale denominata TIA2 e disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006; la tariffa speciale per la gestione dei rifiuti assimilati, prevista dall’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 152/06; le addizionali ex Eca – Meca.
La norma prevede l’emanazione, entro il 31 ottobre 2012, del regolamento che dovrà definire i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la quantificazione della tariffa. Tuttavia, fino alla data di applicazione del nuovo regolamento, prevista dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore, i comuni devono deliberare la tariffa facendo riferimento alle disposizioni contenute nel Dpr 158/1999, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa “Ronchi”. Stando così le cose, gli enti devono organizzarsi da subito per gestire il nuovo regime di prelievo e fino all’approvazione del nuovo regolamento saranno tenuti a applicare il metodo normalizzato.
Sono escluse dal prelievo solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano occupate in via esclusiva. Dunque, sono assoggettate a tassazione anche le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, senza alcuna forma di riduzione. Queste aree erano escluse dal prelievo nell’ambito della disciplina sia della Tarsu (decreto legislativo 507/1993) che della Tariffa Ronchi (decreto legislativo 22/1997).
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