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85st

648 Posts

Scritto - 19/10/2012 :  15:04:02  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Il Dipartimento, preliminarmente, esamina la norma in contesto e ne evidenzia la finalità di "colpire gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non fruite a causa dell'assenza di programmazione e di controlli da parte della dirigenza sulle ferie dei dipendenti e dell'utilizzo improprio delle possibilità di riporto consentite dalle clausole di accordi e contratti e a favorire una maggiore responsabilizzazione nel godimento del diritto alle ferie".

Successivame e riguardo alle ipotesi di cessazione rappresentate nonchè, più in generale, con riguardo ad altre fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro cui il lavoratore non abbia concorso, osserva che:

"Le cessazioni del rapporto di lavoro determinasi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano ... vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al sopra descritto ragionamento non sembrerebbe, pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall'articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 includervi tali casi di cessazione, poichè ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorchè già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro con riguardo alla duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distenzione e ricreazione".

Prosegue, richiamando la normativa comunitaria e la concorde giurisprudenza nazionale che, sostanzialmente, sanciscono l'irrinunciabilità del diritto alla ferie annuali, fatta salva la previsione di una indennità sostitutiva nella sola ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Dipartimento arriva, infine, alle seguenti conclusioni:
"Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza si è, pertanto, dell'avviso che, a regime, nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del citato d.l. n. 95 del 2012 non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto".

http://www.publika.it/data2/file/526_19.10.2012_parere-az_os_sancamillo.pdf

Valeriana

vgiannotti

186 Posts

Scritto - 23/10/2012 :  20:21:29  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Resta il fatto che la legge dispone "in nessun caso" è possibile pagare le ferie. La circolare della funzione pubblica non ha valore di legge e non solleva da responsabilità il dirigente che liquida le ferie. Solo in caso di decisione della Corte Costituzionale che dichiari la norma dello Stato illegittima allora sarà possibile procedere al pagamento
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vincenti

1029 Posts

Scritto - 23/10/2012 :  21:44:37  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Pienamente in accordo con il collega Giannotti. La legge dice in un modo, la circolare ha utilizzato, per usare un eufemismo, un'interpretazione ampia.

g.vincenti
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michele

69 Posts

Scritto - 25/10/2012 :  21:31:37  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Consiglio di leggere la deliberazione 97 2012 della Corte Conti Liguria sul diveito di monetizzazione delle ferie, mi pare la prima presa di posizione dei giudici contabili territoriali.
Meglio usare molta cautela e non affidarsi troppo alle "interpretazioni" della funzione pubblica, come dicono i "colleghi" di forum giannotti e vincenti.
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