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tpa
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Scritto - 15/10/2012 : 16:24:38
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Solo nel caso di separazione legale il coniuge assegnatario deve presentare la dichiarazione Imu, poiché in tal caso non è prevista l'annotazione della pronuncia giudiziale di separazione nel registro dello stato civile del comune e pertanto a quest'ultimo sfuggirebbe detto elemento che è essenziale ai fini dell'accertamento. La bozza del modello di dichiarazione Imu è stata diffusa ufficialmente dal ministero dell'economia attraverso il sito istituzionale, in attesa della firma del decreto con cui deve essere approvato.
Ma vi è di più: il Mef invita gli interessati a trasmettere entro il 19 ottobre 2012 contributi e osservazioni che possono essere utili ai fini della predisposizione definitiva del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni.
Naturalmente, si legge sulle pagine del sito, la partecipazione alla consultazione non costituisce alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali decisioni del dipartimento delle finanze, che ad ogni modo pubblicherà una sintesi degli esiti della consultazione. E contestualmente, con l'art. 9, comma 3, lettera c) del dl n. 10 ottobre 2012, n. 174, arriva la proroga al 30 novembre del termine di presentazione della dichiarazione, inizialmente fissato al 30 settembre, per i soggetti per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.
Il modello di dichiarazione ricalca, in sostanza, quello dell'Ici e non potrebbe essere altrimenti, visto che l'Imu ne rappresenta un'evoluzione, che a detta di molti non è certo migliorativa. La scelta di un modello simile a quello dell'Ici ha anch'essa una sua valenza positiva, in quanto agevola il contribuente che ormai è abituato ad avere a che fare con quel tipo di modulistica. Come già previsto per l'Ici anche per l'Imu vale il principio che non tutti i contribuenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione: detto adempimento diventa inutile se il comune ha già a disposizione i dati necessari per verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Questi dati arrivano ai comuni attraverso il modello unico informatico (Mui) che viene compilato dai notai al momento dei trasferimenti immobiliari. Il decreto che approva il modello e le relative istruzioni ha, infatti, ritenuto applicabili anche all'Imu le norme dell'art. 37, comma 53, del dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007. Al contrario la dichiarazione Imu deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non transitano attraverso il Mui e non sono quindi fruibili da parte dei comuni con la consultazione della banca dati catastale.
A questo si aggiungono, poi, le ipotesi in cui le modificazioni soggettive e oggettive danno luogo a una diversa determinazione del tributo dovuto, come per esempio il caso delle riduzioni d'imposta. Non bisogna poi dimenticare che l'art. 13, comma 12-ter, del dl n. 201 del 2011, nell'ottica della semplificazione, prevede che mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell'Ici, in quanto compatibili, per cui chi non ha modificato l'assetto del proprio patrimonio non deve preoccuparsi.
Nelle istruzioni viene precisato che solo nel caso di separazione legale il coniuge assegnatario deve presentare la dichiarazione, poiché in tal caso non è prevista l'annotazione della pronuncia giudiziale di separazione nel registro dello stato civile del comune e pertanto a quest'ultimo sfuggirebbe altrimenti detto elemento che è essenziale ai fini dell'accertamento.
In tema di agevolazioni nelle istruzioni si legge che in caso di riduzione per gli immobili di cui all'art. 13, comma 9, del dl n. 201 del 2011 e per i beni merce di cui al successivo comma 9-bis, la dichiarazione deve essere presentata solo nell'ipotesi in cui il comune abbia concretamente deliberato l'agevolazione Relativamente agli immobili inagibili o inabitabili le riduzioni vanno, invece, dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, in quanto il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali le istruzioni precisano che non è necessario presentare la dichiarazione. Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del dm 26 luglio 2012 che ha disciplinato la denuncia in catasto dei fabbricati rurali sia a uso abitativo sia a uso strumentale, «l'Agenzia del territorio rende disponibile ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all'Agenzia delle entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui all'art. 2, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza». Pertanto, la conoscibilità delle domande dirette a consentire ai comuni di provvedere ai controlli sulla sussistenza dei requisiti di ruralità, rende anche superfluo l'obbligo dichiarativo. FONTE: ITALIA OGGI |
Amedeo |
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vincenti
1029 Posts |
Scritto - 23/10/2012 : 15:32:18
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La semplificazione più importante allo studio sulle dichiarazioni Imu dovrebbe essere già acquisita. Consiste nel fatto che l'obbligo di dichiarazione Imu riguarderà solo i contribuenti per i quali i Comuni hanno deliberato riduzioni di aliquote e non quelli a cui una possibilità di trattamento speciale era riservata dalla legge nazionale.
Altre potrebbero arrivare dalla consultazione pubblica su modelli e istruzioni che il dipartimento Finanze ha effettuato la scorsa settimana.
La finestra per inviare osservazioni e suggerimenti si è chiusa venerdì scorso. Ora i tecnici dell'Economia sono al lavoro per analizzare i contributi arrivati via Internet, ma la lunga vicenda del modello di dichiarazione e delle istruzioni dovrebbe essere arrivata all'ultimo miglio. Apportati gli ultimi ritocchi, la palla torna ai vertici ministeriali e la firma finale al provvedimento potrebbe arrivare fra questa e la prossima settimana. A quel punto, rimarrebbe un mese abbondante a contribuenti e centri di assistenza fiscale per chiudere la partita delle dichiarazioni, al debutto entro il termine prorogato al 30 novembre dal decreto enti locali (Dl 174/2012).
Rispetto alle prime bozze, le istruzioni ministeriali hanno fatto un importante passo in avanti.
L'ipotesi originale imponeva l'obbligo di dichiarazione a tutti i proprietari di immobili per i quali la legge prevedeva la possibilità che l'aliquota scendesse sotto il limite minimo standard del 4,6 per mille.
Nel calderone rientravano tutti gli immobili dati in affitto e poi negozi, capannoni e più in generale il mattone posseduto da soggetti Ires. Per loro, infatti, l'aliquota può arrivare al 4 per mille, ma solo se lo decide il Comune: i sindaci però, stretti fra tagli ai bilanci e incertezze costanti sui gettiti, hanno in genere alzato le aliquote per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale. Il risultato, paradossale, sarebbe stato di obbligare alla dichiarazione milioni di soggetti in teoria agevolabili, ma in realtà tassati più di quanto previsto con le aliquote standard. La correzione è semplice, ma in grado di esentare dalla dichiarazione un'ampia platea di soggetti: per queste categorie il modello, se la versione attuale sopravviverà fino alla firma definitiva, andrà presentato solo se il Comune ha effettivamente deliberato riduzioni di aliquote. La riduzione, ovviamente, va calcolata rispetto all'aliquota "ordinaria" decisa dal Comune, e non rispetto al 7,6 per mille previsto per legge.
In pratica, se il sindaco applica il 10,6 per mille agli immobili diversi dall'abitazione principale, e il 9,6 per mille alle case in affitto, i proprietari di queste dovranno presentare la dichiarazione. Dove la nebbia tarda a diradarsi, invece, è sulla questione delle stime di gettito, dopo che 1.200 Comuni si sono trovati la scorsa settimana un taglio a sorpresa a causa di una revisione al ribasso del gettito Ici 2010, la cui entità governa l'attribuzione dei fondi di quest'anno.
Il dato dell'Ici 2010 era considerato ormai acquisito, ma in 450 casi il taglio è stato superiore al 10%, e in altri 200 Comuni ha superato quota 20 per cento.
La novità, arrivata a pochi giorni dal termine del 30 ottobre per la chiusura dei preventivi 2012, impone ai Comuni interessati di reperire risorse in fretta per far quadrare i conti, e in molti casi potrebbe tradursi in un ritocco ulteriore delle aliquote Imu. Per cercare di chiarire il problema, gli amministratori locali hanno chiesto l'immediata riattivazione dei tavoli tecnici di confronto con il Governo, e una nuova riunione potrebbe tenersi in settimana al ministero dell'Economia.
FONTE: IL SOLE 24 ORE |
g.vincenti |
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