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vincenti

1029 Posts

Scritto - 09/10/2012 :  18:04:38  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
dal sito www.giurdanella.it

La V sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 4783 del 10 settembre 2012 si è pronunciata in merito alla revisione dei prezzi di un contratto di appalto.

Nella specie, una società affidataria da 9 anni di un appalto di servizi per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani aveva adito il Tar Basilicata chiedendo la revisione dei prezzi, ma aveva ottenuto solo una parziale revisione, limitata agli anni in cui era stata proposta l'istanza ad esclusione degli anni in cui non era stata tempestivamente richiesta.

Pertanto, non soddisfatta della decisione di primo grado, ha adito il Consiglio di Stato invocando la riforma di tale sentenza (n.323/2009), adducendo che la decorrenza della revisione dovrebbe iniziare sin dalla data dell’offerta e comprendere anche gli anni rimasti senza richiesta, pur con il riconoscimento degli interessi moratori soltanto a partire dalla presentazione della domanda revisionale.

Il supremo collegio nell'emanazione della sentenza, si è basato sull'orientamento giurisprudenziale prevalente, e quindi rilevando il silenzio della legge sulla questione ed osservando che il contratto tra le parti non contempla per la richiesta revisionale dei termini decadenziali, ma anzi il suo l’art. 4 sembra espressamente ammettere la possibilità che la richiesta di revisione investa un arco di tempo maggiore di quello annuale, ha ritenuto che la richiesta della società appellante dovesse trovare accoglimento.

La giurisprudenza, infatti, in una situazione analoga, sulle premesse che la legge non stabilisce espressamente un periodo massimo oltre il quale non sia più possibile richiedere di procedere alla revisione del prezzo, e che, nella relativa fattispecie concreta, nemmeno il contratto sottoscritto fra le parti indicava un termine (decadenziale) entro il quale la richiesta dovesse essere fatta valere, aveva concluso che la stessa richiesta potesse essere effettuata “entro il termine di prescrizione stabilito per le prestazioni che devono essere rese in modo periodico, e quindi nel termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4) del c.c...

Sulla base di questi assunti, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza dell'appellante, riconoscendo la revisione sin dalla data dell'offerta, compresi gli anni per cui non era stata avanzata la richiesta, e riconoscendo altresì gli interessi moratori ma solo a partire dalla presentazione della domanda revisionale.

g.vincenti
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