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vincenti

1029 Posts

Scritto - 08/10/2012 :  14:57:26  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
VIA LIBERA ALLA CARTELLA NOTIFICATA DIRETTAMENTE DA EQUITALIA (CASSAZIONE N. 15746 DEL 19 SETTEMBRE 2012)

Nulla osta a che la cartella di pagamento possa essere notificata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Rigettando il ricorso presentato dal contribuente, la Cassazione ha infatti stabilito che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 1973/602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli arti. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001.

E’ sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui fatto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, fatto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700. C.C. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 2011/11708)”

g.vincenti
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