La Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 585/2012/PAR del 12 settembre 2012, conferma l'orientamento già espresso dalla sezione regionale Piemonte (deliberazioni nn. 15/2009 - 282/2011/SRCIE/PAR) come segue:
"... la rinuncia all'indennità di funzione per la carica di sindaco (o di presidente della provincia) comporta automaticamente la rinuncia all'integrazione della stessa a fine mandato, integrazione che, del resto, per la sua stessa computazione, presuppone la corresponsione di un'indennità di funzione cui parametrarla". Il riferimento normativo è l'articolo 82 del TUEL; in tema è intervenuta la circolare de Ministero dell'interno n. 5 del 5 giugno 2000 e parere dello stesso Ministero prot. n. 15900/TU/82 del 09.02.2009.