Torna sull'argomento la sezione regionale Piemonte della Corte dei Conti. Con la deliberazione n. 278/2012/SRCPIE/PAR del 6 luglio 2012, conferma le seguenti interpretazioni delle norme in vigore: - "... a partire dal 2008, essendo stata abolita la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l'importo dell'indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quelle fissate dal legislatore, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi";
- "... le indennità restano fissate nella misura conseguente alla riduzione prevista dalla legge 266/2005, che non opera sull'ammontare dell'indennità deliberata al 30/9/2005 soltanto se gli organi dell'ente, avvalendosi delle facoltà previste dal c. 11 dell'art. 82 nel testo allora vigente, si erano autonomamente determinati nel senso di ridurne l'ammontare in misura pari o superiore al 10% rispetto all'importo base fissato dal d.m. 119 del 2000 (in tal senso si era già espresso il Ministero dell'Interno con circolare Circ. 28 giugno 2006, n. 5/2006)". |