dal sito publika.it
La Corte dei Conti, sezione regionale Lazio, con la deliberazione n. 21/2012/PAR del 23 aprile 2012, risponde al quesito del Comune di Pontinia che, rispetto al divieto di assunzione previsto dall'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008 (superamento percentuale massima nel rapporto spese di personale/spesa corrente) si è trovato, nel tempo ed in ragione degli interventi normativi modificativi sopravvenuti, prima nella condizione di poter procedere ad assunzioni, poi incorso nel divieto e, da ultimo (testo vigente della norma) in condizione di poter procedere al reclutamento. Alla luce di questa particolare situazione, l'ente chiede se è possibile procedere al citato reclutamento, nel 2012, in relazione alle cessazioni (valorizzate al 20%) intervenute nell'anno 2010 e non rimpiazzate nel 2011. L'ente chiede anche se, a tal fine, è consentito valorizzare la nozione di anno precedente riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità, così come definita dalle Sezioni Unite in sede di controllo nella deliberazione n. 52/CONTR/2010.
La Corte, in specifica risposta al quesito e per la particolarità del caso (ma non unico) si esprime cose segue: "Per quanto sopra, il Collegio è dell'avviso che - nella fattispecie prospettata - sia possibile assumere, in applicazione della disposizione dell'art. 76, comma 7, secondo alinea, nuovo personale fino a concorrenza del 20% della spesa sostenuta per il personale cessato e non sostituito parzialmente nell'esercizio antecedente al blocco forzoso delle assunzioni. Nel rispetto del principio di riduzione di cui al comma 557, peraltro, la crescita della spesa derivante dalle nuove assunzioni non potrà nel 2012 superare quella ammissibile nel 2011, in ragione delle cessazioni verificatesi nel 2010, salvo l'eventuale ulteriore incremento commisurato al 20% delle cessazioni intervenute nel medesimo 2011".
Si segnala il parere in contesto anche per una lettura integrale delle motivazioni e considerazioni svolte dalla Corte (a prescindere, anche, dalla finale risposta al quesito), in quanto tratta aspetti rilevanti quali: la pertinenza o meno del richiamo alle menzionata deliberazione delle SS.RR. 52/2010 per gli enti soggetti al patto di stabilità; l' efficacia temporale della facoltà assunzionale (20%, ora 40%); il significato e gli effetti del divieto posto dall'art. 76, comma 7, d.l. 112/2008; le situazioni di rientro nei parametri di equilibrio ed i fattori che lo hanno determinato. |