Il Forum del Governo Locale - Imu: pertinenze
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tpa

390 Posts

Scritto - 22/05/2012 :  13:47:34  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
I comuni non possono individuare con regolamento le pertinenze da considerare parti integranti dell'abitazione principale. Il dl Salva Italia, infatti, ha abrogato tale facoltà riconosciuta agli enti locali dall'art.59 del dlgs n.446/1997. Chi affitta una camera dell'abitazione principale (per esempio a uno studente) paga solo l'Imu se il canone di locazione è inferiore alla rendita catastale rivalutata. Diversamente, oltre all'Imu va versata anche l'Irpef. I chiarimenti sono contenuti nella circolare n.3/Df diffusa il 18 maggio dal dipartimento delle finanze.

Pertinenze. Il dl 201 individua con precisione le unità immobiliari che possono essere considerate pertinenze. Tali sono gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/2 (magazzini, cantine, soffitte se non unite all'abitazione), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie). Il contribuente potrà considerare come pertinenza della prima casa (e così applicare ad esse l'aliquota del 4 per mille) una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale fino a un massimo di tre (in pratica una per categoria). Ciò significa che chi possiede per esempio una cantina (accatastata come C/2) e due box (C/6) dovrà scegliere quale dei due garage collegare all'abitazione principale.

Ma se la cantina risulta già iscritta in catasto congiuntamente alla prima casa, il contribuente potrà applicare le agevolazioni solo a pertinenze di categoria catastale diversa da C/2. Questo perché, chiarisce la nota del Mef, nel limite massimo di tre pertinenze rientra anche quella iscritta in catasto insieme all'abitazione principale.

Un altro caso particolare riguarda l'ipotesi in cui due pertinenze della stessa categoria (di solito la soffitta e la cantina, entrambe C/2) siano accatastate insieme all'abitazione principale. In questa ipotesi il contribuente non dovrà rinunciare a una delle due, ma per rispettare la regola del tre potrà usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza di categoria C/6 o C/7.

Abitazione parzialmente locata. Si tratta di un'ipotesi assai diffusa (soprattutto nelle città universitarie) a cui la nota del Mef dedica particolare attenzione all'interno del capitolo dedicato ai rapporti tra Imu e imposte sui redditi. Com'è noto, l'Imu ingloba l'Irpef fondiaria e le relative addizionali comunali e regionali.
Ragion per cui regola generale vuole che se un immobile non è locato (e tali vanno considerati anche quelli concessi in comodato d'uso gratuito o utilizzati a uso promiscuo dal professionista) si paga solo l'Imu, mentre se è locato si paga l'Imu e anche l'Irpef sul reddito da locazione.

Un caso particolare è proprio quello dell'abitazione principale «parzialmente locata». Ossia la prima casa occupata dal proprietario per la parte principale e data in affitto per la parte rimanente. Le Finanze hanno chiarito che, per capire se oltre all'Imu vada o meno pagata anche l'Irpef sull'affitto, si debba guardare al canone. Se è inferiore alla rendita catastale rivalutata del 5% si paga solo l'Imu. Se è più alto della rendita rivalutata bisognerà pagare l'Imu e l'Irpef.

FONTE: ITALIA OGGI

Amedeo
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