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tpa
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Scritto - 03/05/2012 : 14:28:41
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tratto dal sito Civicasrl
In arrivo i primi chiarimenti sull'Imu. Tra oggi e domani, più verosimilmente domani, il dipartimento delle finanze diffonderà la circolare esplicativa tesa a chiarire alcuni punti rimasti oscuri circa l'applicazione del tributo, anche alla luce delle modifiche apportate dal decreto legge fiscale (16 del 2012 convertito in legge 44/2012).
La circolare dovrebbe riconoscere ai consigli comunali massima libertà d'azione, fatto salvo il rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dall'art. 13 del decreto «salva-Italia».
Ne consegue che con riferimento all'aliquota di base i comuni potranno spaziare tra il 4,6 per mille e l'1,06%. Limite minimo che può essere derogato, fino al 4 per mille, solo per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, per quelli posseduti dai soggetti Ires, per quelli locati per (art. 13, comma 9, dl n. 201/2011) e fino al 3,8 per mille solo per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni (art. 56, comma 1, dl n. 1/2012). Altrettanto dicasi per l'abitazione principale in relazione alla quale i comuni potranno stabilire un'aliquota ricompresa tra il 2 e il 6 per mille senza possibilità di «sforare» in un senso o nell'altro, e per i fabbricati strumentali rurali dove l'asticella dovrà essere posta tra l'1 e il 2 per mille.
Quella che dovrebbe essere l'indicazione del Mef pare perfettamente in linea con il dettato di legge. Innanzitutto, sul piano logico, perché non avrebbe avuto senso che la norma avesse previsto dei limiti minimi se poi i comuni fossero stati autorizzati a derogarli in piena libertà e, in via dirimente, perché il richiamo all'art. 52 del dlgs n. 446/1997 è una a chiara limitazione legislativa alla potestà regolamentare dei comuni a suo tempo riconosciuta dalla risoluzione n. 1/2001.
FONTE: ITALIA OGGI |
Amedeo |
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85st
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Scritto - 08/05/2012 : 20:13:30
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Il coniuge che per motivi di lavoro risiede in un comune diverso da quello del proprio nucleo familiare ha comunque diritto alle agevolazioni Imu per l'abitazione principale. È quanto dovrebbe affermare la circolare del ministero delle finanze ora al vaglio del direttore Fabrizia Lapecorella e la cui pubblicazione è attesa nelle prossime ore.
Ulteriori chiarimenti riguarderanno le pertinenze dell'abitazione principale che non potranno che essere quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna di tali categorie, tenendo conto, però, anche di quelle iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Arrivano poi precisazioni anche per quanto concerne la dichiarazione Imu. Saranno riproposti tutti gli esoneri già previsti per l'Ici ma l'obbligo riguarderà indistintamente tutti i fabbricati rurali.. Abitazione principale. La dettagliata circolare con il quale il Mef spiegherà la nuova imposta comunale, dedica un'ampia disamina all'abitazione principale e relative pertinenze che, a differenza dell'Ici, la nuova imposta comunale attrae a tassazione. In particolare viene approfondita la definizione di abitazione principale dopo che la legge di conversione del dl n. 16/2012 ha apportato significative modifiche all'originario impianto contenuto nel comma 2 dell'art. 13 del dl n. 201/2011.
In sintesi, viene chiarito che l'abitazione principale: 1) non può che essere una sola unità immobiliare (così che se il contribuente dimora e risiede in una casa composta da più di una unità immobiliari, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita: per una unità è dovuta l'Imu come abitazione principale con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni per questa previste, le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati);
2) è l'unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò al fine di evitare elusioni dell'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune. Viene tuttavia precisato che tale limitazione non troverebbe limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in questo caso, secondo gli estensori della circolare, il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Pertinenze. La bozza della circolare si sofferma poi sulle pertinenze delle abitazioni principali che non possono che essere quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato essendo preclusa ai comuni la possibilità di regolamentare, in qualsiasi modo, la fattispecie in questione.
Dichiarazioni. La circolare anticipa che il decreto ministeriale al quale viene demandato il compito di individuare i casi di presentazione della dichiarazione riproporrà le semplificazioni già vigenti in tema di Ici con conseguente obbligo dichiarativo nei soli casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'Imu dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche dell'art. 3-bis del dlgs n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico, cosiddetto MUI.
Il Mef, dopo aver ricordato, che per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012, precisa che in fabbricati rurali non censiti, nell'ipotesi in cui l'iscrizione nel catasto fabbricati avvenga oltre il 30 settembre ma entro il 30 novembre 2012, la dichiarazione Imu deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione in catasto. FONTE: ITALIA OGGI |
Valeriana |
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85st
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Scritto - 16/05/2012 : 18:31:05
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L'Imu potrà essere pagata direttamente nel modello 730/2012 compensandola con eventuali crediti Irpef vantati verso l'erario. Sarà poi l'Agenzia delle entrate a riversare ai comuni la quota di imposta di pertinenza dei sindaci (100% dell'Imu sull'abitazione principale e 50% di quella sulle seconde case) e le modalità verranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Rateizzare l'Imu in due o tre tranche (anche qualora si debba pagare solo qualche dodicesimo di imposta perché per esempio l'immobile è stato venduto o acquistato nel corso dell'anno) sarà obbligatorio. Infatti, anche qualora i comuni deliberino aliquote e detrazioni prima del 18 giugno o del 17 settembre, queste decisioni «non possono essere considerate definitive».
Perché potrebbero essere modificate dai sindaci entro il 30 settembre e ulteriormente ritoccate dal governo con i dpcm da emanare entro il 10 dicembre. Per questo la possibilità, anche solo teorica, di un versamento unico a giugno va esclusa.
Sono questi i principali chiarimenti della bozza di circolare sull'Imu che il dipartimento delle finanze del Mef dovrebbe diffondere ufficialmente oggi.
I margini di manovra dei sindaci. La corposa nota (47 pagine in tutto) firmata dal direttore generale Fabrizia Lapecorella, interviene a chiarire gli aspetti più problematici della disciplina. A cominciare dai margini di manovra concessi ai comuni sulle aliquote. I paletti fissati dalla legge alla libertà impositiva dei sindaci non sono pochi.
Alcuni li prevede già il dl Salva Italia (dl 201/2011) nella parte in cui stabilisce per esempio che, ove gli enti decidano di aumentare le detrazioni fino ad azzerare l'Imu sull'abitazione principale, non possano contemporaneamente fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria (0,76%) per le seconde case. Altri li stabilisce la circolare in via interpretativa.
L'azzeramento dell'imposta, infatti, potrà riguardare solo «specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione». I comuni non potranno andare oltre i margini di manovra sulle aliquote stabiliti dal dl Salva Italia (0,2% in più o in meno rispetto allo 0,4% per l'abitazione principale e 0,3% in più o in meno rispetto allo 0,76% per l'abitazione secondaria).
Tali paletti costituiscono limiti invalicabili per i sindaci che però potranno differenziare le aliquote «sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva sia all'interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie».
Detrazioni proporzionali. Le detrazioni si applicheranno proporzionalmente alla durata della condizione che le legittima. Nel caso di un immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, lo sconto di 200 euro spetterà a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al tempo durante il quale l'abitazione è stata destinata a prima casa. Le stesse regole valgono per lo sconto extra di 50 euro per ciascun figlio under 26 residente nell'abitazione principale. L'importo di tale ulteriore beneficio, precisa la circolare delle Finanze, «si calcola in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione».
Sconto prima casa. Il contribuente non può applicare agevolazioni per più di un'unità immobiliare a meno che non abbia preventivamente provveduto ad accatastare unitariamente gli immobili. Per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In altri termini, ha chiarito la circolare, il dl 201 ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale per evitare comportamenti elusivi.
E per questo ha stabilito che quando i componenti del nucleo familiare abbiano fissato dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni prima casa si potranno godere solo per un immobile. Se gli immobili adibiti ad abitazione principale sono situati in comuni diversi tutto cambia perché «il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio per esigenze lavorative». Pertinenze. I contribuenti potranno associare all'abitazione principale al massimo tre pertinenze ossia una per ciascuna delle categorie catastali ammesse dal dl 201: C/2, C/6 e C/7.
FONTE: ITALIA OGGI |
Valeriana |
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vincenti
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Scritto - 20/05/2012 : 14:32:55
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MAGGIORE RIGIDITA' DELL'IMU RISPETTO ALLA VECCHIA ICI.
Le regole dell'Ici sopravvivono in tempi di IMU solo se espressamente richiamate dalla nuova normativa ma è l'impianto stesso dell'imposta municipale a determinare differenze profonde rispetto alla struttura dell'Ici.
Abitazione principale. Prima di tutto, la casa d'abitazione rientra nel campo dell'imposta, abbandonando l'esenzione prevista dal 2008 al 2011. Non solo: l'IMU prevede una disciplina più rigida per individuare l'abitazione principale, che è quella in cui il nucleo famigliare ha sia «la residenza» sia «la dimora abituale». Unica eccezione, prevista in via interpretativa dalla bozza di circolare dell'Economia, è quella dei coniugi non separati che abitano in due Comuni diversi (ad esempio per motivi di lavoro). I loro due immobili possono essere considerati entrambi abitazione principale purché, appunto, la «dimora abituale» sia effettiva. Pertinenze più stretta anche la via delle pertinenze, che possono essere al massimo tre, una in C/2 (magazzini), una in C/6 (box) e una in C/7 (tettoie). I regolamenti comunali non possono cambiare il quadro.
Seconde case Qui la differenza è soprattutto negli importi in gioco, dettati dall'aumento dell'aliquota (il 7,6 per mille fissato dalla legge statale, e spesso aumentato dai Comuni, vale il 17% in più rispetto al 6,5 per mille raggiunto dall'Ici media nel 2008-2011). Unica eccezione ai rincari sono le case sfitte, che sfruttano il fatto che l'IMU assorbe l'Irpef che si pagava fino all'anno scorso sui redditi fondiari. Le case affittate possono essere oggetto di un'aliquota più leggera, fino al 4 per mille (per quelle sfitte il limite minimo è al 4,6 per mille e, a differenza di quanto accadeva nell'Ici, le scelte locali non possono prevedere aliquote inferiori).
Negozi e imprese hanno gli stessi problemi delle seconde case, e sono oggetto della stessa possibilità di aliquota "agevolata".
Immobili storici la legge di conversione del decreto legge fiscale ha introdotto un abbattimento del 50% della base imponibile.
L'agevolazione, però, è assai meno vantaggiosa di quella presente nell'Ici, che in pratica attribuiva all'immobile la rendita catastale più bassa fra quelle presenti nella sua zona.
Fabbricati rurali Rientrano in pieno nel raggio dell'imposta. Se sono case, seguono le regole generali delle abitazioni. Quelli strumentali all'attività agricola, hanno un'aliquota più leggera (2 per mille, riducibile dai Comuni all'1 per mille) e sono del tutto esenti se collocati nei Comuni montani dell'elenco Istat. Una linea di continuità con l'Ici, prevista dalla bozza di circolare dell'Economia, è legata al fatto che l'accatastamento in D/10 in sé «non rileva» per la definizione dei fabbricati strumentali. Questa previsione potrebbe rianimare il contenzioso sul tema. Terreni
Anche i terreni sono sempre soggetti all'imposta, anche se incolti (mentre l'Ici si disinteressava dei cosiddetti «orticelli»). Previste agevolazioni solo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con il vincolo dell'iscrizione alla previdenza agricola.
FONTE: IL SOLE 24 ORE |
g.vincenti |
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