La concorrente che, in sede di formulazione della propria offerta, si “dimentica” d’indicare gli oneri relativi alla propria sicurezza deve essere esclusa e, ciò, indipendentemente dalla circostanza che la lex specialis di gara espressamente disponga tale prescrizione. Gli enti aggiudicatrici, infatti, sono tenuti a valutare se l’offerta di ogni concorrente sia adeguata e sufficiente alla corretta esecuzione di quanto richiesto e tale valutazione non può prescindere dal rispetto degli oneri di sicurezza aziendali, che sono obbligatori ed il cui rispetto è a presidio di un’esigenza d’ordine imperativo, a prescindere quindi dalle condizioni imposte per la partecipazione alla gara medesima. Consiglio Stato, V°, 29/2/2012, n. 1172
Avv. Andrea Stefanelli www.studiolegastefanelli.it
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