Dalla Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia - deliberazione n. 71/2012/PAR del 15 marzo 2012 - arriva la conferma dei consolidati orientamenti circa il divieto, per gli enti con popolazione inferiore a 100.000 abitanti - di nominare il Direttore Generale sia in favore di soggetto esterno che mediante attribuzione delle relative funzioni al Segretario Comunale ed anche con segreteria convenzionata.
Infatti, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2, commi 183-186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) e decorso il periodo transitori previsto (articolo 1, comma 2, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42) ovvero intervenuta la scadenza degli incarichi già conferiti, la soppressione della figura del direttore generale è definitiva. Alle esigenze gestorie ed operative degli enti di piccole dimensioni si dovrà sopperire affidando ai dipendenti in servizio le relative specifiche responsablità, riconoscendo loro la posizione organizzativa in applicazione del CCNL ovvero al Segretario Comunale nell'ambito delle competenze di coordinamento attribuitegli dall'articolo 97, comma 4, del TUEL. |