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Andrea

162 Posts

Scritto - 08/07/2008 :  12:30:11  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
A VOSTRO GIUDIZIO SUL FONDO DI RISERVA SI POSSONO EFFETTUARE IMPUTAZIONI DIRETTE.
GRAZIE
LA RICHIESTA HA CARATTERE DI URGENZA

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 08/07/2008 :  14:05:39  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Assolutamente no. Il fondo di riserva e' come tale non impegnabile ma stornabile a destinazione di interventi risultati carenti di stanziamento in corso di anno.
La ratio e' nel fatto che l'imputazione di una spesa non avrebbe una classificazione economico funzionale .
Il fondo infatti può essere utilizzato soltanto al fine di prelevare le relative disponibilità e di stornarle su altri stanziamenti di bilancio: questa caratteristica è implicita nella natura del fondo, poiché si tratta di un accantonamento di risorse su cui non possono essere imputati atti di spesa.

Paolo
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Andrea

162 Posts

Scritto - 09/07/2008 :  12:53:49  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
RINGRAZIO PER LA PRONTA ED ESAUSTIVA RISPOSTA.
ANDREA
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kicerog

83 Posts

Scritto - 09/07/2008 :  14:04:59  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Storno per sole spese correnti o è ipotizzabile anche per finanziare spese di investimento, ciò, in quanto, potrebbe essere considerato uno stanziamento oltre le necessita correnti?
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 09/07/2008 :  14:24:54  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Il fondo all'intervento 1010811 ovviamente e' stornabile solo a favore dello stesso titolo ovvero per spese correnti .

Lo storno tra titoli e' vietato e il fondo non puo' comporre avanzo economico in quanto il medesimo e' dato da esuberanza ( in sede di bilancio) dei primi tre titoli dell'entrata sul titolo primo e terzo dell'uscita ovvero da esuberanza in sede di maggiori entrate dei primi tre ttoli che non trova allocazione in sede di variazione nel titolo primo.

Nella percentuale prevista il fondo e' obbligatoriamente stanziato in sede previsionale e concorre , anche in sede di variazioni, all'equilibrio di bilancio ( 1+2+3 entrata = 1+3 uscita) per cui non e' mai possibile che sia " in esubero rispetto alle necessita' .correnti" neppure nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione chiuda con un avanzo economico che e' notoriamente da applicarsi alle spese di investimento.

Paolo
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andrea65

108 Posts

Scritto - 10/07/2008 :  13:12:35  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Io ho usato il fondo di riserva anche per impinguare capitoli di spesa in conto capitale, per me nei casi di urgenza è fattibile, anche perchè quando si tratta di cifre piccole o sei in dicembre non ci sono tante alternative praticabili.

andrea
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 10/07/2008 :  14:20:48  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
dalla lettura dell'art.166 comma 2 del T.U. 267/2000.
".....esigenze straordinarie di bilancio o le dotazionei di spesa di parte corrente" che non possono essere legate agli investimenti ma alla gestione corrente.
Ovvero esigenza straordinaria = nuova spesa corrente capitata a dicembre tra capo e collo non prevista e preevedibile ( esempio: sentenza di condanna a pagamento)
carenza parte corrente= spesa prevista ma in misura che si rileva non sufficiente da integrare sempre in dicembre

Nonche' lart.193 comma 1 " gli enti rispettano ( e non possono rispettare) durante la gestione e le variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio...."

Ora se applichi il fondo alla parte investimenti hai un bilancio in pareggio ma non equilibrato.
Cosi' facendo si viola un principio contabile non derogabile che non dipende dalla cifra o dall'urgenza , l'equilibrio di bilancio deve essere mantenuto in tutta la gestione finanziaria.



Paolo
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 10/07/2008 :  15:17:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
a sostegno di quanto prima espresso ti allego estratto del seguente principio contabile:
PRINCIPIO CONTABILE N. 1 PER GLI ENTI LOCALI

PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO

, il fondo di riserva è finalizzato a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio, e quindi non ricorrenti e imprevedibili, o comunque ad affrontare situazioni di insufficienza, a causa della loro imprevedibilità, delle dotazioni di spesa corrente. L’art. 166 del Tuel prevede che l'ammontare complessivo sia compreso tra lo 0,30 % ed il 2 % del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

approvati dall’Osservatorio nella seduta del 3 luglio 2003

Come puoi vedere , ancorche' taluni leggano nelle esigenze straordinarie le spese in conto investimento e nei fatti lo applichino al titolo secondo ( anche perche' si effettua dopo il 193 e nel rendiconto non ne appare traccia) , l'Osservatorio non ne fa' menzione alcuna.




Paolo
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Andrea

162 Posts

Scritto - 12/07/2008 :  15:23:48  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
VI CHIEDO SCUSA MA VI VORREI PORRE UN'ULTERIORE CONSIDERAZIONE:
Un prelievo dal fondo di riserva è soggetto solo all'art'166 c.2 o anche all'art.175 c. 1,2,3,4,5 etc del 267 o ad entrambi perchè il prelivo dal fondo per....trattasi SOSTANZIALMENTE DI VARIAZIONE DI BILANCIO?
GRAZIE.
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annetta

79 Posts

Scritto - 17/07/2008 :  18:05:14  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
concordo pienamente con paolo!
e poi aggiungo che i prelevametni dal fdo riserva sono disciplinati specificametne da art.176 e 166!e sono da qualificarsi come storni!cosa diversa dalle variazioni, anche d'urgenza, al bilancio!
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