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 La riduzione del 10 per cento per i revisori
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piscino

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Scritto - 05/03/2012 :  21:33:23  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
La Corte dei Conti per la Lombardia con parere 13 del 25 gennaio 2012 ha risposto ad una richiesta di chiarimenti posta dal Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), in ordine all'applicabilità della riduzione del 10% anche ai compensi dei componenti del Collegio dei revisori ovvero all'esclusione di tali compensi dalla previsione dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, alla luce della clausola di specialità di cui all'art. 1, comma 4, del T.U.E.L. Nelle parole dei giudici contabili si legge che: "Il comma 3 in particolare prescrive che "a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010".

Considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire "sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni" (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di "organi collegiali comunque denominati", senza distinzioni connesse all'ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi".


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