dal sito ancitel.it
1. I diritti di istruttoria
Il DPR 447/1998 prevede i diritti di istruttoria per le pratiche Suap. Il DPR 160/2010 non prevede analoga disposizione. Ciò posto, i Comuni potranno continuare a disciplinare e riscuotere tali diritti?
Risposta
L’art. 3 DPR 160/2010 dispone che il portale Impresa in un giorno, oltre a fornire servizi al Suap, contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dallo Sportello. L’interessato, anche mediante l’Agenzia delle imprese, versa gli importi attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. L’allegato tecnico al DPR 160/2010 contenente le specifiche tecniche, all’art. 13, prevede che il portale debba consentire agli utenti di effettuare i pagamenti per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal Suap, in modalità telematica, per: imposte (bollo assolto in modo virtuale); tasse di concessione governativa; diritti di segreteria, che quindi continuano ad essere dovuti. In relazione alla riscossione dei diritti di istruttoria si ritiene che quanto dispone in termini generali l’art. 3 DPR 160/2010 sia elemento sufficiente a prevederli ed applicarli. Nello specifico nella dizione “oneri comunque denominati” appare possibile prevedere anche i diritti di istruttoria nella misura fissata dai consigli comunali.
2. L’organizzazione
Con il DPR 160/2010 viene riordinata la disciplina degli Sportelli unici per le attività produttive. Si chiede quali siano ora le competenze del Suap e le competenze residuate all'Ufficio Commercio.
Risposta
Il Suap costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva e fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (art. 38, commi 2 e 3, DL 112/2008); attraverso il Suap è assicurato l’espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi (art. 25, c. 1, D.Lgs. 59/2010). Sono attribuite al Suap anche le competenze dello sportello unico per l’edilizia produttiva, salva diversa disposizione dei Comuni interessati e ferma restando l’unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte dello sportello. Da quanto sopra vengono meno le motivazioni organizzative per distinguere l’ufficio commercio dal Suap, che dovrebbe riassumere tutte le competenze funzionali attribuite al primo. Resta ferma, ad ogni modo, l’autonomia organizzativa dell’ente e, quindi, la legittimità di eventuali scelte differenti, anche legate alla propria strutturazione ovvero alle esigenze della comunità amministrata.
3. La convenzione
Il Comune sta valutando l’opportunità di aderire ad una convenzione per l’istituzione del Suap in forma associata. Tale convenzione prevede dei costi da ripartire tra i Comuni aderenti. Atteso che l’art. 6 legge 133/2008 prevede che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per l’attuazione della stessa legge, si chiede se sia legittima l’assunzione da parte del Comune delle spese per l’adesione alla suddetta convenzione.
Risposta
Le disposizioni che regolano il SUAP in forma associata richiamano costantemente l’esigenza che il servizio sia realizzato senza aggravi di spesa per gli enti partecipanti. I Comuni associati devono ricercare nei loro organici la persona più idonea, per preparazione e conoscenza dell’economia della zona, da destinare al nuovo ufficio, senza effettuare assunzioni o incarichi che non sono consentiti dalla disciplina generale e dalla norma specifica. L’onere retributivo e contributivo sarà ripartito tra i comuni, in base alla popolazione, per cui nel complesso non vi sarà un aggravio. L’assunzione di tale quota di spesa e di quella relativa ai servizi essenziali previsti dal Regolamento n. 160/2010, è legittimamente disposta insieme - o in seguito - all’adesione alla convenzione, da parte dell’organo deliberante del Comune, con riferimento alle due disposizioni di legge citate, utilizzando locali, strutture, sistemi informatici esistenti e per le spese aggiuntive necessarie imputando le stesse, pro-quota, allo stanziamento iscritto in bilancio per questa finalità.
4. Lo Sportello unico per l’edilizia
Il Comune, fermo restando l’unicità del portale SUAP come canale di accesso, di rilascio automatico della ricevuta della SCIA, di comunicazione telematica con le imprese, intende mantenere lo sportello unico per l’edilizia produttiva all’interno dello sportello unico dell’edilizia privata il cui responsabile riceve le SCIA, le DIA, le istanze di permesso di costruire, inoltra la documentazione alle altre amministrazioni coinvolte, cura i controlli , l’istruttoria, il rilascio degli eventuali provvedimenti. E’ possibile disporre la confluenza delle competenze dello Sportello unico per l’edilizia in quello del Suap ?
Risposta
L’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 160/2010 prevede espressamente che “Salva diversa disposizione dei Comuni interessati e ferma la unicità del canale telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello Sportello unico per l’edilizia”. Si risponde pertanto affermativamente al quesito proprio in relazione al citato disposto del comma 6, art. 4 , a condizione, tuttavia, che il Comune disponga la modifica dei propri regolamenti anche se rappresentati da una sola deliberazione consiliare. |