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 Imu: le agevolazioni
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piscino

716 Posts

Scritto - 04/01/2012 :  21:07:58  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
dal sito www.civicasrl.it


Nella stesura del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu i comuni devono valutare quali agevolazioni previste per l'ici possono essere confermate, sia con riferimento ai vincoli normativi che di bilancio. Occorre districarsi in un quadro normativo che non brilla per chiarezza, visto che l'Imu è disciplinata dall'articolo 13 del decreto Monti, dagli articoli 8 e 9 del Dlgs 23/2011 «in quanto compatibili» e dal Dlgs 504/1992 «in quanto richiamato».

L'articolo 14, comma 6 del Dlgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare - prevista dagli articoli 52 e 59 del Dlgs 446/1997 - anche per il nuovo tributo. Il Dl 201/2011 (convertito dalla legge 214) individua a sua volta una ristretta casistica di intervento, come la possibilità di assimilare all'abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o la possibilità di ridurre l'aliquota fino allo 04 per cento per gli immobili locati.

Il primo nodo da sciogliere è capire qual è il rapporto che esiste tra le possibilità elencate nel decreto Monti e l'esercizio in generale della potestà regolamentare, espressamente confermata anche per l'Imu. La soluzione dovrebbe essere quella di ritenere che le previsioni del decreto Monti rappresentano una limitazione alla potestà regolamentare e che per il resto il comune abbia ampia potestà di scelta. Così, per esempio, sarebbe illegittimo stabilire un'aliquota dello 0,39 per cento per gli immobili locati, visto che è espressamene previsto che la riduzione può arrivare fino allo 0,4.
Non sarebbe però illegittimo individuare all'interno della più ampia categoria "immobili locati" alcune casistiche, come quella delle abitazioni locate con contratto concordato, e limitare solo a queste la riduzione di aliquota. Il comune può anche differenziare con riferimento a categorie di immobili. Tale possibilità è stata prevista dall'articolo 8, comma 7 del Dlgs 23/2011 con riferimento ai fabbricati utilizzati dalle imprese, ma può essere estesa anche ad altre casistiche. Sarebbe, pertanto, legittima la previsione di un'aliquota più alta, ma entro il tetto dell'1,06 per cento, solo per le abitazioni tenute sfìtte.

Sarà poi possibile intervenire ulteriormente sulla detrazione principale - che con i figli può arrivare fino a 600 euro - anche con riferimento a particolari situazioni di disagio economico, possibilità questa espressamene prevista nell'Ici, ma confermabile anche nell'Imu, considerato che è espressamente prevista la possibilità di intervenire «genericamente» sulla detrazione. Infatti, l'articolo 13, comma 11 prevede che le «detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato».

FONTE: IL SOLE 24 ORE


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