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L'Imu sperimentale voluta dal governo Monti colpirà tutti i fabbricati rurali a prescindere dalla loro destinazione abitativa o strumentale all'attività agricola. Con l'ulteriore aggravio che tutti i fabbricati iscritti al catasto terreni dovranno passare al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012.
Ma non finisce qui. Infatti, per evitare il pagamento dell'Ici per tutte le annualità ancora accertabili, è necessario che per gli immobili iscritti al catasto con categoria diversa da A/6 o D/10 venga presentata all'Agenzia del territorio (a meno che non sia già provveduto in tal senso) la domanda di riconoscimento della ruralità, in base a quanto previsto dall'art. 7, c. 2-bis, del decreto legge 70/2011 e dal dm 14/9/2011. Si tratta di una corsa contro il tempo, perché il termine ultimo per questo adempimento è fissato nel giorno di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Monti (dl 201/2011).
Le novità. L'emendamento inserito nella manovra, che ieri ha incassato un primo via libera alla Camera, rende obbligatoria. entro il 30/11/2012, l'iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali allibrati al catasto terreni. Così facendo, coglie due obiettivi. Il primo è un chiarimento implicito circa l'assoggettamento ad Imu di tali fabbricati, anche se a uso abitativo. Il secondo è la risoluzione dei problemi legati alla determinazione della base imponibile di quelle costruzioni che, se fossero rimaste inserite nel catasto terreni, sarebbero risultate, sine die, prive di rendita catastale (si veda ItaliaOggi del 10 dicembre).
L'accatastamento. I fabbricati, che entro il 30/11/2012 verranno dichiarati al catasto edilizio urbano assumeranno la categoria catastale sulla base delle loro caratteristiche oggettive e in maniera del tutto indipendente dal carattere di ruralità. L'emendamento, infatti, abrogando espressamente il comma 2-bis dell'art. 7 del dl 70/2011, fa tabula rasa, a far tempo dal 2012, del principio che possono essere considerati rurali, se presenti nel catasto fabbricati, solo le unità immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del dl 557/93 oltre che della categoria catastale A/6 (se ad uso abitativo) o D/10 (se strumentali all'attività agricola). Un principio, prima enunciato dalla Suprema Corte – sentenza n. 18565/2009 – e poi recepito dal legislatore. Avremo così fabbricati che, pur possedendo ai fini fiscali le caratteristiche della ruralità, non saranno necessariamente dotati di categoria catastale A/6 o D/10. Questo è quanto si desume dalla versione finale della manovra, anche se per i dettagli occorrerà attendere l'emanazione di un apposito decreto del Mef col quale verranno stabilite le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.
L'Imu. Dal 2012, per gli immobili rurali iscritti al catasto edilizio urbano, l'Imu andrà calcolata sulla base della rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente specificamente previsto per la categoria catastale del fabbricato. Più complesso risulterà invece il calcolo per quei fabbricati che, alla data del 16/6/2012, si troveranno ancora allibrati al catasto terreni. In tali casi, la manovra prevede che il contribuente debba utilizzare la rendita attribuita a fabbricati similari. Qualora dovessero poi emergere scostamenti, tra la rendita presunta e quella poi proposta dal contribuente e accettata dall'Agenzia del territorio (procedura «docfa»), sarà il comune ad effettuare le operazioni di conguaglio. Resta il dubbio se la rendita presunta debba essere utilizzata anche per i fabbricati strumentali o se invece, per tali immobili, purché interamente posseduti da imprese agricole e distintamente contabilizzati, si debba fare riferimento ai valori contabili. Posto che l'art. 13, comma 3, del dl 201/2011 richiama espressamente l'art. 5, comma 3, del dlgs 504/1992 la seconda ipotesi sembra quella più aderente al quadro normativo di riferimento.
L'Ici. C'è poi la corsa contro il tempo per evitare la richiesta di pagamento Ici per le annualità ancora accertabili. La manovra prevede che le domande di variazione per gli immobili iscritti al catasto fabbricati, ma con categoria diversa da A/6 o D/10, possano essere presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 201/2011. Si tratta di una riapertura del termine originariamente fissato al 30/9/2011 per la formulazione delle istanze previste dal dm 14/9/2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità. In assenza della presentazione di questa richiesta, che dovrà comunque essere valutata dal competente ufficio dell'Agenzia del territorio, il contribuente non potrà invocare la ruralità dei fabbricati. E, quindi, l'esclusione da Ici ai sensi dell'art. 23, c. 1-bis, del dl 207/2008. Questa procedura è comunque preclusa per i fabbricati che risultano già iscritti in categoria A/6 o D/10 (art. 2 del dm 14/9/2011 e circolare n. 6/2011 del Territorio).
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