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85st
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Scritto - 14/12/2011 : 15:13:29
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dal sito anci.it
L’ulteriore sgravio sull’Ici prima casa, destinato alle famiglie con prole sotto i 26 anni (50 euro in meno per ogni figlio), causerà un azzeramento dell’imposta in molte città. Lo sostiene il sole24Ore, che ripropone il problema relativo agli introiti dei Comuni: con gli sgravi ulteriori, che possono arrivare a 400 euro massimi, si rischia di tornare alla medesima situazione del 2008, quando venne eliminata l’Ici sulla prima casa. Inoltre, questa volta, non ci sarebbe alcuna norma di salvaguardia per garantire il rimborso ai Comuni dei mancati introiti.
Già il quotidiano di Confindustria aveva calcolato che la franchigia di 200 euro, per un appartamento classe A3 di 100 metri quadrati nei capoluoghi di provincia, portava ad un esborso per i proprietari che non raggiungeva mai i 100 euro, con picco massimo a Roma (76 euro in più rispetto alla vecchia Ici).
Prendendo a riferimento quello stesso esempio, e considerando una famiglia con due figli, il Sole calcola che l’aumento d'imposta si azzererà sempre. Tranne, naturalmente, per i beni di lusso con rendite catastali molto alte. |
Valeriana |
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85st
648 Posts |
Scritto - 14/12/2011 : 15:14:14
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Fra i tagli previsti e l'aliquota base dell'Imu c'e' uno squilibrio di un miliardo e 400 milioni. Si affida ai Comuni la possibilita' di riequilibrare, quindi noi dovremmo accrescere l'aliquota base dell'Imu'. Lo afferma all’Ansa il sindaco di Roma e presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Gianni Alemanno, a margine del convegno 'Beni culturali: dare valore e avere valore'.
Di quanto dovra' essere innalzata l'aliquota? 'Dobbiamo fare ancora i conti - risponde Alemanno -, pero' noi subiamo questo taglio'. Il sindaco ricorda: 'Nella manovra c'e' stata una drastica riduzione dei trasferimenti, compensati con la possibilita' da parte dei Comuni di avere l'Ici sulla prima casa, l'Ici nel suo complesso e l'Irpef sugli affitti, che insieme si chiamano Imu' |
Valeriana |
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85st
648 Posts |
Scritto - 14/12/2011 : 15:17:05
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dal sito www.civicasrl.it
L'Imu cambia pelle. Grazie all'innalzamento della franchigia di 200 euro con l'applicazione di una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. E all'introduzione dell'obbligo di accatastamento dei fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni. Questi i principali emendamenti, presentati in Commissione bilancio e finanze della Camera, al dl n. 201/2011 (cosiddetta Manovra Monti), aventi a oggetto l'anticipazione dell'imposta municipale propria.
Il primo intervento riguarda la detrazione introdotta dal primo periodo, del comma 10, dell'art. 13 della manovra che è stata fissata in euro 200; a tale ammontare, limitatamente agli anni 2012 e 2013, si aggiunge una maggiorazione di euro 50 per ogni figlio, di età non superiore a 26 anni, che dimori e sia residente nell'unità destinata ad abitazione principale, fino a raggiungere il tetto massimo di euro 400.
Ciò significa che, per esempio, se l'imposta dovuta sull'abitazione principale, tenendo conto delle nuove aliquote e degli aumenti dei moltiplicatori, è pari a 1.000 euro e il nucleo è composto dai coniugi più tre figli minorenni, da detto importo si detrae la franchigia fissa (euro 200) più la maggiorazione spettante (3 x 50) pari a euro 150, dovendo versare esclusivamente euro 650 (1.000 - 200 - 150). Presumibilmente, al fine di neutralizzare quest'ulteriore abbattimento destinato alle famiglie numerose, l'emendamento in commento interviene nuovamente sui fabbricati rurali, in due direzioni radicalmente opposte.
La prima destinata a regolarizzare le posizioni che, nelle more della conversione in legge della manovra in commento, hanno comunque proceduto, ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 7, dl n. 70/2011 a presentare la variazione di categoria per le unità abitative (A/6) o per gli immobili strumentali (D/10), sebbene oltre il termine prescritto dalle stesse disposizioni (30/09/2011).
La seconda, invece, che si pone l'obiettivo di recuperare gettito sui fabbricati che sono ancora rimasti censiti nel catasto terreni; tali fabbricati, ancorché in possesso dei requisiti di ruralità, di cui ai commi 3 e 3-bis, dell'art. 9, dl n. 557/1993, infatti, non sono attualmente dotati di rendita, in quanto assorbiti dal reddito dei terreni.
Detto ultimo intervento prevede che questi fabbricati, legittimamente mantenuti nel catasto terreni poiché non soggetti a modifiche o trasferimenti che hanno reso obbligatorio il passaggio al catasto urbano (circ. 96/T/1998), dovranno essere accatastati al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012, con le modalità prescritte dal decreto 19/04/1994 n. 701, fatto salvo il caso di quelli che costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi del comma 3, dell'art. 3, dm 2/01/1998 n. 28.
Inoltre, per questi fabbricati, nelle more dell'accatastamento, l'imposta municipale propria deve essere corrisposta sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto, naturalmente a mero titolo di acconto e fatto salvo il necessario conguaglio. Il conguaglio sarà determinato dagli enti territoriali (comuni) sulla base della rendita attribuita, si ritiene in via definitiva, ai sensi del citato decreto n. 701/1994 mentre, in caso di inerzia da parte del proprietario e/o del titolare di diritti sugli immobili, i comuni richiederanno la presentazione degli atti di aggiornamento con l'indicazione della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale; se i soggetti interessati non ottempereranno alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvederanno all'iscrizione in catasto dell'immobile, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. In caso di surroga, il Territorio recupererà i costi inerenti all'adempimento stesso e applicherà le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28, rdl 13/04/1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/1939, n. 1249; si ricorda che, a decorrere dall'1/7/2011, le sanzioni indicate sono state quadruplicate e, pertanto, il minimo passa da euro 258 a euro 1032 e il massimo da euro 2.066 a euro 8.264 euro e che (circ. n. 4/T/2011) il nuovo regime sanzionatorio si rende applicabile per le violazioni commesse dal 1° maggio (decorrenza postergata al 1° luglio, con dl n. 70/2011) e non sono retroattive.
Infine, altri interventi di restyling delle disposizioni in commento, con l'introduzione della lettera b-bis), al comma 4, dell'art. 13, che introduce il moltiplicatore 80 per i fabbricati classificati nella categoria «D/5».
FONTE: ITALIA OGGI |
Valeriana |
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