I nuovi moltiplicatori IMU sono i seguenti:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli il valore è dato dal reddito dominicale in catasto, rivalutato del 25 per cento, con il moltiplicatore pari a 120.
I precedenti moltiplicatori ICI erano:
a) per il moltiplicatore 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1
b) per il moltiplicatore 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10;
c) per il moltiplicatore 34 per quelle classificate nel groppo E e nella categoria C/1;
c) per il moltiplicatore 140 per quelle classificate nel gruppo B;
Per i terreni agricoli, ai sensi dell'art. 3 comma 51) della legge 23.12.1996 n. 662, il valore catastale imponibile è determinato sulla base del reddito dominicale attribuito rivalutato del 25% per il moltiplicatore 75;
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