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 Affidamento in concessione con gara
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piscino

716 Posts

Scritto - 06/12/2011 :  21:31:58  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Per l’affidamento in concessione di un bene demaniale o del patrimonio indisponibile le amministrazioni locali devono procedere con gara.

Devono essere limitate al massimo le soluzioni di prorogabilità con il concessionario uscente.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 6132 del 21 novembre 2011, ha affrontato il caso di un impianto sportivo affidato in gestione ad un’associazione la quale riteneva di vantare un diritto di insistenza sul bene tale da comportare, per l’amministrazione, il rinnovo come scelta quasi obbligata.
Tale soluzione, nella sentenza in commento, può essere esperita solo quando sia contemporaneamente bandita una gara per l’individuazione del concessionario cui assegnare il bene, essendo le Pa assoggettate all’obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto contraente.

L’obbligo discende , per le concessioni dei beni pubblici, dall’applicazione dei principi dell’articolo 81 del trattata Ue e delle direttive comunitarie sugli appalti che richiedono procedure concorsuali trasparenti, non discriminatorie e tali da assicurare parità di trattamento ai partecipanti.

Il Consiglio di Stato qualifica il rinnovo come soluzione tesa a garantire la gestione del bene in attesa dell’individuazione del nuovo concessionario.

In questo senso il concessionario di un bene demaniale non può vantare alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto.

Inoltre questa situazione non implica alcun “diritto di insistenza” qualora l’amministrazione intenda procedere ad un nuovo affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa. Pertanto, in sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo (Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 1995, n.354; Consiglio Stato, Sez. V, 10.2.2000, n. 725; Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145), con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovo.

CdS 6132-2011


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