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ketty

27 Posts

Scritto - 18/12/2010 :  17:06:51  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
salve Amici del Forum , ho un dubbio riguardo il fine servizio di un dipendente che va in pensione per dimissioni ad aprile del 2011 con 39 anni e 20 gg. di servizio in regime di TFS ..ora alla luce di queste riforme?? devo compilare sempre il solito mod.350/P con gli ultimi 12 mesi di retribuzioni?? oppure si fanno due calcoli uno fino al 31/12/2010 e l'altro dall'01/01/2011 al 31/03/2011???? NON SO!!!! voi come calcolereste questo fine servizio?? c'è una nuova modulisticA???GRAZIEEEE

GEPICERNO

70 Posts

Scritto - 18/12/2010 :  23:52:37  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Penso possa esserti di aiuto la circolare Inpdap n. 17 del 08/10/2010 - pagina 5

http://www.icsalizzole.it/public/2010/11/08-10-2010-circ17.pdf
Auguri di buone feste

Gerardino
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GEPICERNO

70 Posts

Scritto - 19/12/2010 :  22:57:01  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
dal sito dell'inpdap: http://www.inpdap.it/webinternet/PrevObbligatoria/IndennitaPremioServizio.asp

Indennità premio di servizio
L’indennità premio di servizio, o Ips, è una somma di denaro corrisposta al lavoratore iscritto all’Inpdap all’atto della cessazione dal servizio.

A chi si rivolge
E’ diretta ai dipendenti degli Enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all’Istituto.

Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr).

Come si calcola
A partire dalle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’importo della prestazione è calcolato in due quote:

la prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 ed è pari a un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (legge 152 del 2 aprile 1968). Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi;
la seconda quota si calcola in base all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione contributiva annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. Le frazioni dell’ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte e l’aliquota del 6,91 per cento sarà applicata alla retribuzione contributiva mensile. Si considera come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Nel tuo caso non cambia proprio niente poiché gli ultimi dodici mesi di servizio sono comprensivi anche degli ultimi tre mesi per i quali l'inpdap deve applicare la nuova procedura di calcolo.

La considerazione da fare è che la nuova procedura di calcolo, almeno in percentuale, ci adegua ai dipendenti dello Stato ai quali, a differenza nostra, per il calcolo della prima quota viene liquidato un dodicesimo e non un quindicesimo della retribuzione contributiva.vedi altro link sul sito dell'Inpdap relativo all'indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato
http://www.inpdap.it/webinternet/PrevObbligatoria/IndennitaBuonuscita.asp

Gerardino
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ketty

27 Posts

Scritto - 20/12/2010 :  15:16:19  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
GRAZIE Gepi sei stata molto chiara grazie ancora e BUONE FESTE anche a te.
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Otis

66 Posts

Scritto - 21/12/2010 :  11:49:22  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Utilizzo questo topic per un dubbio, magari esagerato.

Dal 2011 come codificate i dipendenti che erano in regime di TFS? Li lasciate così? Oppure li re-inquadrate in TFR (con la quota di decurtazione di Inadel tfr e il versamento ente del 6.10%)?
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ely

33 Posts

Scritto - 13/01/2011 :  16:20:40  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Non cambia nulla, l'INPDAP lo chiarisce nel suo ultimo giornale.
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nicola1950

7 Posts

Scritto - 28/01/2011 :  11:18:13  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
considerazione sbagliata: un dodicesimo dell'ottanta per cento è un quidicesimo

Nicola
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GEPICERNO

70 Posts

Scritto - 28/01/2011 :  13:47:51  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
quote:
Originally posted by nicola1950

considerazione sbagliata: un dodicesimo dell'ottanta per cento è un quidicesimo


ARTICOLO SOLE 24 ORE DEL 24/01/2011

Previdenza – Secondo l’Inpdap l’equiparazione è solo per la modalità di calcolo e non per i contributi Sindacati divisi sul «Tfr a metà» dei pubblici
Il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici si trasforma nel Tfr previsto dall'articolo 2120 del codice civile, ma solo per le modalità di calcolo e non per il versamento contributivo. Sul punto, sostenuto dal l'Inpdap, interviene a gamba tesa il sindacato Uil Fpl, con una nota spedita il 4 gennaio alle singole amministrazioni. L'articolo 12, comma 10, della manovra Tremonti ha stabilito che, per i periodi di servizio maturati dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio sia effettuato con le medesime modalità previste dal codice civile in materia di Tfr e con aliquota di rendimento pari al 6,91 per cento. La norma suscita qualche perplessità in quanto, in una disposizione di legge volta al contenimento della spesa, si aumenta l'aliquota di rendimento, passando, ad esempio per gli enti locali, da 1/15 dell'80% della retribuzione, vale a dire 5,33%, al 6,91% della stessa retribuzione. Ma, a parte questo, la legge 122/2010 lasciava spazio a dubbi interpretativi, non essendo chiaro se anche ai dipendenti in regime di Tfs dovevano applicarsi le regole del Tfr in materia di contribuzione, venendo, quindi, meno il prelievo contributivo a carico del dipendente. L'Inpdap, con la circolare n. 17 del 2010, ha chiarito che il versamento dei contributi, per quel che riguarda il Tfs, deve intendersi come non modificato, in quanto la norma fa riferimento soltanto alle modalità di computo. E, quindi, sempre con riferimento agli enti locali, anche nel 2011 e negli anni seguenti gli enti devono continuare a effettuare la trattenuta a carico del dipendente, nella misura pari al 2,50% dell'80% della retribuzione fissa corrisposta.
A questo punto, interviene, con toni molto duri, la nota della Uil Fpl, nella quale si afferma che il regime del Tfr deve essere applicato in toto e, quindi, non risponde alla previsione normativa il perseverare nella trattenuta a carico del lavoratore. Di più, il sindacato in questione, afferma che questo comportamento «determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico», con l'aggravante che tale impostazione non consente di accedere all'anticipo sul Tfr, come invece spetterebbe in caso di integrale applicazione della relativa normativa. Pertanto, la Uil Fpl invita i datori di lavoro a non seguire le indicazioni fornite dall'istituto di previdenza in merito alla trattenuta e sollecita, di conseguenza, il pagamento degli stipendi ai dipendenti, senza alcuna decurtazione, arrivando a prospettare l'azione legale a tutela degli interessi dei lavoratori in caso di comportamenti difformi. Ma la posizione Uil Fpl non è condivisa dalle restanti sigle sindacali. La Cgil nella nota del 5 gennaio del patronato Inca, afferma che, non modificando il profilo giuridico del trattamento in questione, resta confermata l'obbligazione contributiva. Analoga la posizione della Fps Cisl, espressa nel comunicato del 12 gennaio.

Gerardino
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