Con il Parere n. 10/2008, l’Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’interpretazione dei commi 76 e 79, articolo 3, della Legge Finanziaria 2008. Viene ulteriormente sottolineato, in conformità a quanto già precisato con il precedente Parere n. 5/2008, che il novellato articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 “disciplina soltanto le tipologie contrattuali di lavoro flessibile riconducibili al lavoro subordinato (tempo determinato, somministrazione)”. Da questa precisazione, pertanto, se ne deduce che i contratti di formazione e lavoro vengono esclusi dal campo di applicazione del nuovo articolo 36, con la conseguenza che gli stessi potranno continuare ad essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni senza sottostare alle rigide limitazioni temporali prescritte per i contratti a termine e per quelli di somministrazione a tempo determinato; limitazioni che ne avrebbero senza dubbio pregiudicato la perdurante applicabilità. Viene inoltre ribadito che il lavoro autonomo (incluse le collaborazioni) trova la sua fonte normativa nell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e non nel novellato articolo 36 del medesimo decreto, con la conseguenza che “lo svolgimento di programmi o attività mediante finanziamenti con fondi dell’Unione europea e del fondo per le aree sottoutilizzate (comma 11, art. 36) consente, pertanto, di derogare solo alle disposizioni restrittive sull’utilizzo del lavoro a termine e della somministrazione”. A tale considerazione, il Parere in parola aggiunge che “non sussistono, invece, disposizioni che consentano di derogare al principio fissato dal richiamato art. 7, comma 6, circa la necessità del requisito della «particolare e comprovata specializzazione universitaria» per ricorrere al lavoro autonomo”. A conclusione, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ribadisce cosa debba intendersi per «particolare e comprovata specializzazione universitaria», fornendo tuttavia una interpretazione potenzialmente più ampia di quella fornita con il citato Parere n. 5/2008. Oltre a ribadire che “la formulazione utilizzata dal legislatore riconduce il requisito alla laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento, ferma restando l’equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento”, si aggiunge che “non sono tuttavia da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale”.
eugenio@piscino.it |