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 Mancato rispetto patto 2007
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solesole

1 Posts

Scritto - 12/01/2008 :  09:59:26  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Non rispetto l'obiettivo di cassa per il 2007 (per circa 250.000,00 euro). In cosa consite l'adozione dei "necessari provvedimenti" di cui all'art. 1 comma 691 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007)???
Grazie anticipate per qualsiasi contributo.

piscino

716 Posts

Scritto - 15/01/2008 :  23:11:18  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Rispondo con un paragrafo di un mio articolo sul patto 2008:


Nell’ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Tali provvedimenti vanno comunicati al Ministero dell’economia, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le modalità fissate nel già citato decreto.
Fino ad oggi non è dato sapere quali potrebbero essere i necessari provvedimenti, indicati nel comma 691. Considerando che, almeno, per il 2007 gli obiettivi sono due – di competenza e di cassa – e pertanto i provvedimenti dovrebbero essere necessariamente diversi nel caso di mancato conseguimento dell’obiettivo di cassa rispetto al mancato conseguimento di quello di competenza riflettendosi inevitabilmente sulla gestione 2008 (per il mancato rispetto nel 2007) o nel 2009 (per il mancato rispetto dell’obiettivo di competenza ibrida nel 2008).
I provvedimenti dovranno essere proporzionati all’ammontare dell’esubero rispetto all’obiettivo, considerando quindi la differenza tra saldo ottenuto a fine anno e saldo programmato, con un possibile meccanismo di rientro o nell’esercizio successivo o nel triennio seguente, lasciando agli enti tale decisione, sul rispetto della quale vigilerà sia la sezione regionale di controllo della Corte dei conti che l’organo di revisione.
In definitiva, quindi, i necessari provvedimenti da adottare entro il 31 maggio da parte degli enti che non hanno rispetto il p.s.i. sono dati dalla rideterminazione del saldo obiettivo dell’anno (o del triennio) successivo in una misura tale da rientrare dall’esubero .
Nel caso in cui l’ente non adempia, il sindaco (e il presidente della provincia) è nominato commissario ad acta ed adotta, entro il 30 giugno, i necessari provvedimenti, i quali debbo essere comunicati, in pari data, con le modalità sopra indicate.
Decorso infruttuosamente l’ulteriore termine del 30 giugno nei comuni interessati – con riferimento all’anno di imposta in corso – viene maggiorata l’aliquota dell’addizionale comunale irpef vigente di 0,3 punti percentuali. Sulla portata della norma si porranno sicuramente dubbi interpretativi sia in relazione al concetto di maggiorazione dell’aliquota vigente sia per quegli enti che, ad esempio, non hanno istituito detta addizionale, anche se la circolare ministeriale nulla dice al riguardo. Si deve, comunque, ritenere che la stessa si renda applicabile sia nel caso in cui l’ente abbia esercitato tale facoltà sia che non se ne sia avvalso, ovvero abbia già applicato l’aliquota massima prevista (0,8%). Nelle province, invece, l’imposta provinciale di trascrizione è incrementata di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente, per i pagamenti effettuati a decorrere dal primo luglio.
La circolare chiarisce che se adottate entro il 30 giugno le procedure di rientro possono essere commisurate all’effettivo scostamento rispetto all’obiettivo. Dopo che è decorso infruttuosamente tale termine il rientro è attuato con criteri automatici uguali per tutti gli enti. La prima applicazione delle sanzioni si avrà nell’anno 2008 e la circolare fa rinvio a successivi provvedimenti che saranno concordati con il competente dipartimento per le politiche fiscali. E’ da chiarire, infine, che dopo il 30 giugno gli eventuali provvedimenti del commissario ad acta non potranno avere ad oggetto i tributi sopra indicati .
Il nuovo criterio di calcolo del p.s.i., basato sulla competenza mista, confonde ulteriormente le idee a quegli enti locali che a fine esercizio non avranno rispettato il limite imposto. La competenza mista riduce gli obiettivi da due a uno soltanto e non rende omogeneo lo sforamento – che per il 2007 può essere stato di cassa o di competenza – con le nuove modalità di calcolo del saldo, in quanto, ad esempio, nel caso di mancato rispetto, per il 2007, sia del saldo di cassa che di quello di competenza non si comprende qual è l’entità del rientro che l’ente deve riassorbire .



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