Il Forum del Governo Locale - Benefici art. 1 e 2 legge 336/70
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 Benefici art. 1 e 2 legge 336/70
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abal60

93 Posts

Scritto - 22/04/2009 :  14:54:11  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Dai messaggi inerenti i benefici della legge 336/70 non ritengo che gli stessi, concessi ai sensi dell'articolo 1, siano assorbibili in un'eventuale progressione orizzontale. Infatti,secondo l'informativa INPDAP N.73/2002 si legge testualmente "... l'incremento di anzianità previsto dall'articolo 2 c. 1 della legge in esame viene equiparato ad una maffiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari a 3 aumenti periodici del 2,50% ..."
Orbene, considerato che i benefici di cui all'articolo 2 legge 336/70 si materializzano all'atto della cessazione dal servizio e che necessariamente adevono essere stati concessi in attività di servizio quelli relativi all'articolo 1, si pone in evidenza che in entrambi i casi trattasi di aumento della RIA, che nulla a che fare con lo stipendio tabellare e con eventuali progressioni attribuite, in quanto di natura strettamente individuale.

abal60

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 23/04/2009 :  08:38:16  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Il 2.50% non e' solo sullo stipendio : vedasi http://www.francocrisafi.it/web_secondario/personale%202006/inpdap%20nota%20operativa%209%202006.pdf

inoltre con la C. M. n. 247 D13 prot. 3314 del 2/11/2000 il Ministero ha inviato ulteriori precisazioni relative all'applicazione dell'art. 1 della legge 24/05/1970, n. 312, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 4 - comma 5 della legge 23/12/1992, n. 498.

La predetta circolare, oltre a precisare quali siano le categorie dei beneficiari della norma in questione (ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, nonché gli ex deportati ed ex perseguitati sia politici che razziali), a confermare che il beneficio non comporta una maggiorazione dell'anzianità, che può essere richiesto una sola volta nella carriera e che deve essere attribuito alla data della nomina in ruolo, chiarisce come riassorbire il beneficio per "le situazioni determinate dal 13/01/1993 (data di entrata in vigore della legge 498/1992) al 31/12/1995."

In particolare precisa che le maggiori anzianità conseguenti all'applicazione di cui all'art. 1 della legge 336/1970 non devono essere più considerate quando gli interessati sono destinatari di provvedimenti di ricostruzione economica per effetto di disposizioni di carattere generale.

Tanto premesso, nei confronti del personale che ha diritto all'applicazione dell'art. 1 della legge 336/70 dal 13/01/1993 al 31/12/1995, l'inquadramento che riassorbe il beneficio è quello disposto dal 1/01/1996, ai sensi dell'art. 66 del CCNL 4/08/1995.

Alla luce di quanto sopra per l'inquadramento dal 1/01/1996 ai sensi del CCNL 4/08/1995 deve essere considerata l'anzianità complessiva senza tener conto di quella attribuita ai sensi dell'art. 1 della legge 336/70. Se lo stipendio previsto dalla tabella B del CCNL 4/08/1995 in base all'anzianità determinata senza quella derivante dai benefici di cui all'art. 1 della legge 336/1970 è inferiore a quella già in godimento al 31/12/1995 si attribuirà l'assegno ad personam riassorbibile per effetto della successiva progressione della carriera.

Paolo
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