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 Fondo Salario Accessorio 2015

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T O P I C    R E V I E W
BARRASSI Posted - 20/01/2015 : 09:25:45
Sul destino del fondo degli enti locali nel 2015 ho tantissimi dubbi.

Riporto l’art. 9 comma 2-bis nella versione attualmente in vigore.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Più leggo e rileggo l’ultima frase e più rimango sconcertato dal numero di interpretazioni che si possono dare per la costituzione del fondo del prossimo anno.

A me sembrano chiare alcune cose:

1. Non si applica più la prima parte della norma, visto che in essa è stato previsto un limite temporale al 31.12.2014;

2. Non si applica più, quindi, nè il tetto del 2010, nè la riduzione proporzionale in pase ai dipendenti cessati dal servizio;

3. Il fondo 2015, quindi, sembra non avere tetto;

4. Dopo averlo costituito con le regole contrattuali in vigore e nel rispetto dei vincoli finanziari (patto di stabilità e spese di personale su tutti), è necessario decurtarlo di un importo pari alle riduzioni operate “per effetto del precedente periodo”.

Non riesco avere la certezza di tanti altri commentatori e questa frase ha, secondo me, almeno due possibili interpretazioni:

A. “Per effetto del precedente periodo” significa che l’importo di cui devo decurtare il fondo è pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014 (oppure, mi sembra più corretto dire, visto il modello di calcolo suggerito da Aran e Rgs di quella effettuata nel 2014);

B. “Per effetto del precedente periodo” significa che nel 2015, applico comunque quello che c’è scritto nella prima parte della norma (tetto 2010 e riduzione proporzionale), ma stavolta sono tagli definitivi. Mi chiedo però, perchè allora hanno limitato l’azione della prima parte al 31.12.2014.

Io non ne vengo fuori. Leggendo la norma dal puro senso letterale, mi sembra più corretta la A.

Se poi, avete altre interpretazioni, vi invito a condividerle rispondendo al post. Grazie
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
vgiannotti Posted - 10/02/2015 : 19:55:59
Si parte dal fondo anno 2014, così come contrattato, l'importo per l'anno 2015 non deve essere superiore a questo, lasciando libero il Comune di determinarlo nelle sue componenti. Il vantaggio che non dovrò più ridurlo sulla base della cessazione del personale.
BARRASSI Posted - 05/02/2015 : 11:21:16
Non c'è proprio nessuno che può dare una mano ?

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