T O P I C R E V I E W |
pungiglione |
Posted - 26/05/2014 : 20:09:03 Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 125/13 e segnatamente dal comma 8 quater dell'art. 2 che ha aggiunto all'art. 19 c. 6 del D. Lgs. 165/01 il seguente periodo: " La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" ed in caso di dirigente privo del prescritto titolo con contratto preesistente all'entrata in vigore della legge 125/13, come ritenete opportuno affrontare il problema? Attesa la mancanza di una norma transitoria e/o di salvaguardia di pregressi incarichi, ritenete possibile la risoluzione del contratto prima della fine naturale, per intervenuta mancanza di prescritti requisiti? Grazie per quanti vorranno rispondere. |
3 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
vgiannotti |
Posted - 27/05/2014 : 20:02:38 Certamente. Stiamo parlando, tuttavia, di incarichi dirigenziali (separata area della dirigenza) effettuati ai sensi dell'art.110 comma 1 e 2 TEUL, a cui si applicano le citate disposizioni art.19 c.6 D.Lgs.165/01. |
pungiglione |
Posted - 27/05/2014 : 08:50:39 Concordo sulla Sua opinione. Va da sè che, in caso di nuovo incarico, esso dovrà soddisfare i nuovi requisiti. E' d'accordo? |
vgiannotti |
Posted - 26/05/2014 : 21:40:39 "tempus regit actum", dicevano i latini. Pertanto, se il contratto con la figura dirigenziale è stato stipulato si verte su norme di diritto privato a cui non si applicano la lex superviens pubblica, e quindi deve essere concluso alla scadenza naturale. |
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