T O P I C R E V I E W |
DANIELA67 |
Posted - 12/04/2014 : 09:39:52 UN AUTISTA SCUOLABUS CI HA PORTATO IL PREVENTIVO PER IL RINNOVO DELLA PATETE D, DICENDO CHE SE IL NOSTRO ENTE NON LO RIMBORSA LUI NON RINNOVA PIU’ LA PATENTE D MA SOLO LA B….. ABBIAMO LETTO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI PER CQC IL CUI COSTO E’ INTERAMENTE A CARICO DELL’INTERESSATO, DI CONSEGUENZA ANCHE IL RINNOVO DELLA PATENTE, COME DOBBIAMO COMPORTARCI, COSA DOBBIAMO SCRIVERE AL DIPENDENTE?? CHE POTERE HA L’ENTE??? |
8 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
vgiannotti |
Posted - 02/09/2014 : 10:54:53 Poichè trattasi di spese a carico dell'ente, non essendo ad oggi sollevata la quesione di massima innanzi alla Sezione delle Autonomie, in forza del potere nomofilattico attribuitele dal D.L.174/12, per il principio di prudenza va accolto l'orientamento maggioritario. |
federico segato |
Posted - 01/09/2014 : 23:04:41 Buonasera. Non vuol essere una battuta, ma in una situazione del genere, chi vince? La nostra CdC regionale, o le altre sparse in Italia? |
vgiannotti |
Posted - 01/09/2014 : 21:36:22 Contra:Pareri Deliberazione n. 225/2013/PAR della Corte dei conti Emilia-Romagna; Sezione di controllo Veneto, con deliberazione n.133/2009/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche deliberazione n. 37/2013/PAR Gli oneri per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente non possono gravare sul bilancio dell’ente locale, ma devono essere sostenuti dal personale dipendente. Di conseguenza, a prescindere se assunto con tale qualifica o divenuto tale ed inserito nella dotazione organica, non potendo essere caricati tali oneri a carico dell’amministrazione, il dipendente che non ottemperi al rinnovo (ivi compreso il corso obbligatorio) dovrà essere posto fuori dalla dotazione organica ed in eccedenza ai sensi dell'art.33 D.Lgs.165/01, perché privo del requisito
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federico segato |
Posted - 01/09/2014 : 20:18:02 Buonasera,
se vi riferite alla Delibera Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 366/2013/SRCPIE/PAR del 23 ottobre 2013, il distinguo è fra il dipendente << assunto con l’inquadramento specifico di conducente >> e il dipendente assegnato all’incarico ma << adibito precedentemente ad altra mansione >>.
Nel primo caso, << l’onere per il conseguimento ed il mantenimento della “carta di qualificazione del conducente” (c.q.c.), prevista dall’art. del D.lgs. n. 286/2005, è da porre a carico del personale interessato e non dell’ente datore di lavoro >>.
Ma nel secondo << le spese per la c.q.c., sostenute nell’interesse dell’Ente, faranno carico a quest’ultimo >>, quindi ben venga il dubbio sollevato da alessandro manzoni.
Saluti,
Federico Segato |
Cri |
Posted - 14/08/2014 : 08:43:30 Per il mantenimento di un determinato profilo professionale e relative mansioni le spese della patente sono sempre a carico del lavoratore. |
alessandro_manzoni |
Posted - 21/07/2014 : 10:17:57 Ma anche nel caso di successiva assegnazione di un lavoratore, adibito precedentemente ad altra mansione? |
fradivet |
Posted - 23/05/2014 : 18:47:11 E' a carico dell'interessato il rinnovo di patente. |
vgiannotti |
Posted - 12/04/2014 : 13:24:28 Il citato dipendente, qualora non abbia la patente prevista, sarà posto in disponibilità ai sensi del D.L.95/12,in quanto dichiarato in eccedenza di personale. Non penso che gli convenga. |