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 delega firma vice segretario

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T O P I C    R E V I E W
francesco63 Posted - 16/03/2014 : 14:17:16
Caro VGiannotti ti sottopongo il seguente quesito certo della tua soluzione. in un comune di circa 250.000 ab. in cui la polizia municipale è costituito in corpo con dirigente comandante unico il cui incarico è adesso "ad interim" giacche il nuovo piano di fabbisogno del personale redatto unitamente alla pianta organica comunale che contiene anche quello della polizia municipale, ha assegnato il dipartimento avvocatura al comandante del corpo e come già detto l'interim alla polizia municipale nel rispetto delle rotazioni dei dirigenti previste dal piano anticorruzione. il sindaco con un proprio atto ha disposto che in assenza del comandante per malattia ,ferie etc. la delega alla firma di qualsivoglia atto venga demandato al vice segretario generale. è legittimo ciò ? Preciso che il corpo è dotato di vice comando col grado di capitano ( no dirigente) e 49 commissari capo. non doveva essere lasciata la delega ad altro funzionario appartenente sempre al corpo giacchè di dipartimento autonomo si tratta in seno al comune ?
spero di essere stato chiaro


aggiungo non doveva essere il comandante stesso a lasciare la delega in sua assenza in qualità di dirigente avente autonomia gestionale ed amministrativa al vice comandante sebbene quest'ultimo funzioanrio d6 e non dirigente?.


cordialità

1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
vgiannotti Posted - 16/03/2014 : 19:33:51
Alcune considerazioni personali sulla ristrutturazione attuata dall'ammnistrazione. In primis l'avvocatura comunale per essere valida deve essere eretta quale struttura apicale, e per l'indipendenza propria della funzione svolta non può essere coordinata da altro dirigente, proprio per l'indipendenza della stessa garantita dall'iscrizione all'Albo Speciale. L'interim, pertanto, al comandante non appare corretto. Secondo, una recente sentenza del consiglio di stato si prevede che il posto da dirigente della Poliza Locale possa essere esercitato da altro dirigente, senza che questo osti alla rotazione degli incarichi. Cosa diversa è se il dirigente svolge funzioni di comandante, in questo caso di giudici amministrativi hanno evidenziato la necessità di un corso specifico (molto dipende dalle legge regionali, la sentenza si riferiva a quella della Toscana). In merito alle attività di sostituzione del comandante e dirigente, spetta solo a lui l'indicazioni del sostituto in caso di assenza o impedimento, mendiante atti dispositivi che individuano il soggetto delegato, il tempo e le materie oggetto di delega, restando pur sempre in capo al Dirigente la responsabilità del delegante. Non sembra corretta la definizione della sostituzione ad opera di un atto organizzativo, a fronte dell'esclusività della posizione dirigenziale su atti e provvedimenti.

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