T O P I C R E V I E W |
precaria70 |
Posted - 06/01/2014 : 10:03:01 Gent.mo Dott. vgiannotti, vorrei alcune informazioni in merito alla L. 125/2013, ho letto recentemente la circolare n. 5/2013 ma non sono riuscita a chiarire alcuni dubbi: 1) chi ha lavorato prima in Provincia per 2 anni e 2 mesi e poi ha lavorato nel comune dello stesso territorio per 1 anno e nove mesi può ottenere una proroga dal Comune in questione cumulando gli anni della provincia e del comune(per raggiungere i famosi requisiti) e poi eventualmente partecipare al concorso per la stabilizzazione indetto dallo stesso comune? 2) chi ha lavorato 3 anni negli ultimi 5 in una provincia diversa dal comune con il quale ha stipulato l'ultimo contratto e nel quale ha lavorato solo 1 anno e nove mesi può ottenere una proroga dal comune in questione e poi eventualmente partecipare al concorso per la stabilizzazione indetto dallo stesso comune? 3)la legge 125/2013 stabilisce che possono essere prorogati i contratti di coloro i quali abbiano 3 anni di servizio nella stesso ente (comune); ma in base alla stessa legge possono essere prorogati anche i contratti di coloro i quali non hanno raggiunto i 36 mesi (l. 368/2001)che però non hanno maturato i 3 anni alle dipendenze dello stesso ente (comune) oppure la proroga è riservata solo a chi ha i famosi requisiti? Spero di essermi spiegata bene, le diverse situazioni sono un pò complesse non è facile essere chiari. La ringrazio anticipatamente.
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15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
precaria70 |
Posted - 23/02/2014 : 12:27:35 Le PROROGHE dei 3 contratti sono state effettuate a dipendenti (con i famosi requisiti) collocati nella graduatoria a tempo DETERMINATO(ancora vigente e con scadenza 16 marzo 2014) mentre il ricorrente sostiene che dovevano assumere lui (con nuovo contratto) che si trova collocato nella gradua. a tempo INDETERMINATO. Lo stesso ha promosso precedentemente altri due ricorsi uno al TAR e uno al Giudice del Lavoro che ha puntualmente perso con risarcimento delle spese. |
vgiannotti |
Posted - 23/02/2014 : 12:08:00 E' un po' complicata la questione anche nell'esposizione. Vediamo di fare chiarezza. La circolare n.5 della Funzione Pubblica dice solo che in presenza di attività eccezionali si può ricorrere a personale a tempo determinato solo attingendo dalle graduatorie a tempo indeterminato. In altri termini eventuali graduatorie a tempo determinato non sono più valide in presenza per lo stesso profilo di graduatorie a tempo indeterminato. Precisato ciò le assunzioni a tempo determinato, se ho capito bene, sono state prelevate dalla graduatoria a tempo indeterminato, e ciò è corretto, in più avendo l'idonea anche i requisiti della stabilizzazione (tre anni negli ultimi cinque)può, qualora le condizioni saranno soddisfatte, essere assunta a tempo indeterminato (il cui costo sarà prelevato sulle capacità assunzionali es. 20% delle caessazioni avute nell'anno precedente). Sulla base di quanto precisato non mi sembra il ricorso assistito dal famoso fumus boni iuris. Se è così non dovrebbero esserci problemi, ma è necessario tutelare la propria posizione come controinteressata, in considerazione della possibile ripercussione negativa in caso di sospensiva del TAR, argomentando adeguatamente il percorso sopra delineato. |
precaria70 |
Posted - 23/02/2014 : 10:37:50 Gent.mo Dott. Giannotti, la faccenda si è complicata. E' arrivato un ricorso al Tar contro il comune per il quale lavoro e nei miei "confronti" in quanto "potenziale controinteressata". il ricorso e stato promosso da una persona (titolare dei famosi requisiti) collocata al 9° posto della mia stessa graduatoria a tempo DETERMINATO (io sono collocata al 4° posto) e collocata anche al 5° posto come IDONEO e non vincitore, di una graduatoria a TEMPO INDETERMINATO prorogata fino al 2016 per effetto della L.125/2013, della stessa graduatoria i primi 3 (un vincitore e 2 idonei)sono stati assunti a tempo INDETERMINATO. Il ricorrente (non più in servizio dal 6 agosto 2012)rivendica il diritto di essere assunto a tempo DETERMINATO al posto mio (perchè sono quella che dei 3 prorogati ha il minor punteggio) in quanto sostiene che per effetto della L. 125/2013 il personale da assumere sempre a tempo DETERMINATO deve essere chiamato per un 50% dalla graduatoria a tempo DETERMINATO E per l'altro 50% dalla graduatoria a tempo INDERMINATO. le ricordo Dott. Giannotti che dal 1° gennaio 2014 la mia è stata una proroga e non un nuovo contratto mentre se avessero assunto lui al mio posto sarebbe stato un NUOVO contratto. Ora mi chiedo: 1) ma la circolare 5/2013 non parla di PROROGHE per chi ha i famosi requisiti e non di contratti ex novo? 2) le assunzioni del 50 e 50 non sono riferite a contratti ex novo a tempo INDETERMINATO scaturiti dai concorsi per la stabilizzazione???? 3) il ricorrente, benchè titolare dei famosi requisiti, non è più in servizio dal 6 agosto 2012, può rivendicare un'assunzione nuova ai sensi della legge 125/2013?
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precaria70 |
Posted - 23/01/2014 : 16:57:37 Speriamo bene!!!! |
VENTURA |
Posted - 19/01/2014 : 13:15:15 ....bene così allora!!!!
Certo che...di questi tempi, riuscire a stabilizzare 3 dipendenti col medesimo profilo professionale attingendo da una graduatoria a tempo determinato ancora valida....è davvero una rarità....!!!
Saluti D.V. |
precaria70 |
Posted - 18/01/2014 : 14:09:10 Nel mio post ho dimenticato di dire che la proroga del 2°, 3° e 4° posto è "proroga finalizzata" con procedura di stabilizzazione in corso... quindi secondo quando dispone la legge 125/2013. |
vgiannotti |
Posted - 18/01/2014 : 12:19:33 Al fine di evitare equivoci, i post sono effettuati a livello successivo dove all'inizio venivano evidenziate le ragioni giuridiche sottostanti ed in particolare: "Riassumendo le procedure di stabilizzazione (regime transitorio)sono: a) coloro che hanno i requisiti richiesti dall’art. 1 commi 519 (stabilizzazione del personale non di ruolo presso le P.A. per l’anno 2007) e 558 (stabilizzazione del personale delle regioni ed enti locali) della legge 296/2006 (cioè personale in servizio da almeno 3 anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge); b) coloro che hanno i requisiti di cui all’art. 3 comma 90 legge. 244/2007 (stabilizzazioni per l’anno 2008 sempre per personale con i requisiti sopra riportati, e per contratti stipulati anteriormente al 28 febbraio 2007); c) coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che bandisce il concorso, con l’esclusione dei servizi prestati preso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. I dipendenti provinciali, non dirigenti, che abbiano i requisiti sopra richiesti, possono partecipare a procedure selettive indette anche da amministrazione diversa da quella di appartenenza, purché abbia sede nel medesimo territorio provinciale. Si procede all’assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive (ex co.co.co. assunti a tempo determinato o ex personale a tempo determinato assunto in assenza di selezione con successiva selezione pubblica), che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni. Nelle more delle suddette procedure, regioni e comuni (non sono indicate le province) possono prorogare, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, ma sempre nei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità.
La situazione di cumulo delle attività prestate nell’amministrazione provinciale con quelle del comune, sembrerebbe in prima lettura non possibile (in quanto avrebbero dovuto maturare i requisiti presso l’amministrazione provinciale). Tuttavia, al fine di un orientamento più ampio, teso cioè a valorizzare l’esperienza totale con una situazione di par conditio sarebbe possibile interpretare la normativa con un ampliamento dei casi non menzionati, come nel caso di specie, per le seguenti rilevanti ragioni: • Non si comprende come chi ha maturato tre anni, negli ultimi cinque, presso un’amministrazione provinciale, in considerazione di una riformulazione delle stesse (vedi DL Delrio), abbia la possibilità di partecipare in un’amministrazione comunale, mentre chi ha maturato un periodo di tempo presso l’amministrazione comunale che bandisce il concorso, non possa cumulare un periodo pregresso avuto presso la provincia del comune che bandisce il concorso. Anzi, rispetto al dipendente provinciale che ha maturato interamente i requisiti presso l’amministrazione provinciale, quest'ultimo avrà meno esperienze di chi abbia cumulato i predetti periodi anche presso l’amministrazione che bandisce il bando; • Si ritiene, inoltre possibile cumulare i citati periodi, tre anni negli ultimi cinque anche presso amministrazioni provinciali diverse, con la sola limitazione alla partecipazione dei concorsi interamente riservati nei comuni dell’ultima provincia di assunzione. Per quanto riguarda la possibilità di continuare a tempo determinato presso l’amministrazione comunale che emetterà la procedura di concorso speciale riservata, questo dipenderà dalle sue capacità assunzionali. Riassumendo, l’amministrazione che intende emettere il bando di concorso speciale, nell’ipotesi espansiva di un’interpretazione orientata alla valorizzazione dei periodi di precariato come sopra descritti dovrà effettuare le seguenti azioni: • Accordo sindacale sulla stabilizzazione valorizzando anche i periodi prestati presso le amministrazioni provinciali; • Definizione del fabbisogno triennale di assunzione con riserva dei posti interamente riservati al personale precario (20% delle cessazioni dell’anno 2013 se non utilizzate, 20% delle cessazioni previste negli anni 2014 e 2015); • Definizione della proroga dei contratti a tempo determinato in attesa delle citate capacità assunzionali, prevedendo la successiva scomparsa dei rapporti a tempo determinato per rientrare nel limite delle spese previste dall’art.1 comma 557 della legge finanziaria 2007; • Attivazione delle procedure di ricollocamento e obbligatorie di cui all’art.34-bis D.Lgs. 165/01 prima dell’emissione del bando di concorso speciale (la funzione pubblica nella circolare n.5/2013 non prevede la mobilità tra amministrazioni del comparto di cui all’art.30 D.Lgs.165/01)". Precisato quanto sopra, la domanda posta è stata se, una volta rientrati nelle condizioni giuridiche sopra esposte, vi sia un obbligo di seguire la precedente graduatoria, ovvero procedere sulla base dei requisiti previsti dalla legge per prorogare i contratti finalizzati alle assunzioni a tempo indeterminato fuori dai limiti di cui all'art.36 D.Lgs.165/01. La risposta fornita non può che essere collegata ai soli requisiti previsti dalla legge. |
VENTURA |
Posted - 18/01/2014 : 11:19:31 "se un'amministrazione comunale proroga i contratti di 3 dipendenti collocati al 2°, 3° e 4° posto di una graduatoria a tempo determinato ancora valida"
...scusate se intervengo ma...l'amministrazione ha ben chiaro che l'eventuale proroga è consentita solamente per i rapporti in essere dei posti e dei profili che l'ente inserisce nel programma del fabbisogno come stabilizzazioni??? Per cui (a mio avviso)se l'ente intende stabilizzare 3 dipendenti di una selezione per Istr. contabile (2°,3° e 4°), deve necessariamente avviare delle procedure di stabilizzazione per n.3 posti da Istr. contabile, e non prorogare tre contratti a tempo determinato per un unico posto da stabilizzare. Al contrario, si rischierebbe...che invece di combatterlo il precariato....lo si favorirebbe, creando nei dipendenti false aspettative di stabilizzazione che per ovvie ragioni non può avvenire. D'altronde anche letteralmente "proroga finalizzata" lascerebbe intendere che ogni singola proroga è finalizzata all'assunzione. Saluti D.V. |
vgiannotti |
Posted - 17/01/2014 : 20:33:36 In merito alla possibilità di potenziali contenziosi si precisa quanto segue: 1) Le disposizioni legislative nulla dicono sull'ultrattività delle graduatorie a tempo determinato (come rilevato nell'interpretazione dell'ANCI). Nel silenzio della legge si deve ritenere che le limitazione alla stipula dei contratti a tempo determinato della Legge 125/2013 pone nel senso che tale formula non possa essere più utilizzata salvo casi eccezionali (T.D. vigili stagionali finanziati con l'art.208 cds). Dovendo le amministrazioni, in ogni caso obbligatoriamente attingere per contratti a tempo determinato sulle graduatorie esistenti a tempo indeterminato, qualora ricorrano in altre ipotesi eccezionali. In altri termini la legge privilegia le graduatorie a tempo indeterminato; 2) La possibilità, nel limite delle risorse esistenti per le assunzioni anche in prospettiva, di dedicare una quota parte per l'assunzione a tempo indeterminato con possibilità di proroga delle figure a tempo determinato esistenti, fa si che si prescinda dall'ordine delle graduatorie da cui i citati dipendenti sono stati presi, ma rileva invece il raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge. Sulla base delle su esposte considerazioni, in disparte le problematiche relative al fatto come si siano formate le graduatorie, quello che conta è il requisito, ovvero l'esistenza dei tre anni nei cinque.
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precaria70 |
Posted - 17/01/2014 : 14:59:56 mi permetto di disturbarla ancora... la domanda è questa: se un'amministrazione comunale proroga i contratti di 3 dipendenti collocati al 2°, 3° e 4° posto di una graduatoria a tempo determinato ancora valida, secondo i criteri stabiliti dalla legge 125/2013 e cioè coloro i quali hanno 3 anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione stessa, e non proroga i contratti di 2 dipendenti collocati al 1° e 5° posto della medesima graduatoria in quanto non avendo i requisiti dei 3 anni nella stessa amministrazione non possono essere inclusi nel processo di stabilizzazione; in particolare la dipendente collocata al 1° posto può impugnare questo provvedimento sebbene sprovvista dei requisiti e creare in qualche modo problemi a chi ha ottenuto la proroga (2°, 3° e 4° posto)? |
precaria70 |
Posted - 11/01/2014 : 15:10:19 grazie!!!!! |
vgiannotti |
Posted - 11/01/2014 : 13:09:09 Le nuove norme sui raporti a tempo determinato sono diventate più stringenti, al fine di evitare altro precariato. Qualora le motivazioni dell'amministraione dimostrino che la proroga è finalizzata alla conclusione di importanti attività, penso che motivando bene il provvedimento sia possibile la proroga (e non il rinnovo in quanto in questo caso andrebbe effettuata una nuova selezione pubblica). Si ha infatti proroga quando il contratto non è ancora scaduto e vi sia continuazione delle stesse attività. Si ha invece rinnovo qualora il contratto sia invece scaduto e la graduatoria a tempo determinato abbia terminato i propri effetti ovvero vi siano graduatorie aperte a tempo indeterminato, in questo caso o si fa una nuova selezione pubblica o si utilizza la gradutaoria a tempo indeterminato. |
precaria70 |
Posted - 11/01/2014 : 10:44:27 Ma chi non ha i famosi requisiti (3 anni negli ultimi 5) e non ha ancora raggiunto i 36 mesi di contratto può ottenere una proroga (ai sensi della legge 368/2001)fino al raggiungimento dei 36 mesi,anche non finalizzata alla stabilizzazione (nel rispetto della capacità assunzionale dell'ente ovviamente)? |
precaria70 |
Posted - 07/01/2014 : 22:29:38 Grazie mille per la risposta, molto esaustiva!!!!! |
vgiannotti |
Posted - 06/01/2014 : 13:26:18 Riassumendo le procedure di stabilizzazione (regime transitorio)sono: a) coloro che hanno i requisiti richiesti dall’art. 1 commi 519 (stabilizzazione del personale non di ruolo presso le P.A. per l’anno 2007) e 558 (stabilizzazione del personale delle regioni ed enti locali) della legge 296/2006 (cioè personale in servizio da almeno 3 anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge); b) coloro che hanno i requisiti di cui all’art. 3 comma 90 legge. 244/2007 (stabilizzazioni per l’anno 2008 sempre per personale con i requisiti sopra riportati, e per contratti stipulati anteriormente al 28 febbraio 2007); c) coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che bandisce il concorso, con l’esclusione dei servizi prestati preso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. I dipendenti provinciali, non dirigenti, che abbiano i requisiti sopra richiesti, possono partecipare a procedure selettive indette anche da amministrazione diversa da quella di appartenenza, purché abbia sede nel medesimo territorio provinciale. Si procede all’assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive (ex co.co.co. assunti a tempo determinato o ex personale a tempo determinato assunto in assenza di selezione con successiva selezione pubblica), che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni. Nelle more delle suddette procedure, regioni e comuni (non sono indicate le province) possono prorogare, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, ma sempre nei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità.
La situazione di cumulo delle attività prestate nell’amministrazione provinciale con quelle del comune, sembrerebbe in prima lettura non possibile (in quanto avrebbero dovuto maturare i requisiti presso l’amministrazione provinciale). Tuttavia, al fine di un orientamento più ampio, teso cioè a valorizzare l’esperienza totale con una situazione di par conditio sarebbe possibile interpretare la normativa con un ampliamento dei casi non menzionati, come nel caso di specie, per le seguenti rilevanti ragioni: • Non si comprende come chi ha maturato tre anni, negli ultimi cinque, presso un’amministrazione provinciale, in considerazione di una riformulazione delle stesse (vedi DL Delrio), abbia la possibilità di partecipare in un’amministrazione comunale, mentre chi ha maturato un periodo di tempo presso l’amministrazione comunale che bandisce il concorso, non possa cumulare un periodo pregresso avuto presso la provincia del comune che bandisce il concorso. Anzi, rispetto al dipendente provinciale che ha maturato interamente i requisiti presso l’amministrazione provinciale, quest'ultimo avrà meno esperienze di chi abbia cumulato i predetti periodi anche presso l’amministrazione che bandisce il bando; • Si ritiene, inoltre possibile cumulare i citati periodi, tre anni negli ultimi cinque anche presso amministrazioni provinciali diverse, con la sola limitazione alla partecipazione dei concorsi interamente riservati nei comuni dell’ultima provincia di assunzione. Per quanto riguarda la possibilità di continuare a tempo determinato presso l’amministrazione comunale che emetterà la procedura di concorso speciale riservata, questo dipenderà dalle sue capacità assunzionali. Riassumendo, l’amministrazione che intende emettere il bando di concorso speciale, nell’ipotesi espansiva di un’interpretazione orientata alla valorizzazione dei periodi di precariato come sopra descritti dovrà effettuare le seguenti azioni: • Accordo sindacale sulla stabilizzazione valorizzando anche i periodi prestati presso le amministrazioni provinciali; • Definizione del fabbisogno triennale di assunzione con riserva dei posti interamente riservati al personale precario (20% delle cessazioni dell’anno 2013 se non utilizzate, 20% delle cessazioni previste negli anni 2014 e 2015); • Definizione della proroga dei contratti a tempo determinato in attesa delle citate capacità assunzionali, prevedendo la successiva scomparsa dei rapporti a tempo determinato per rientrare nel limite delle spese previste dall’art.1 comma 557 della legge finanziaria 2007; • Attivazione delle procedure di ricollocamento e obbligatorie di cui all’art.34-bis D.Lgs. 165/01 prima dell’emissione del bando di concorso speciale (la funzione pubblica nella circolare n.5/2013 non prevede la mobilità tra amministrazioni del comparto di cui all’art.30 D.Lgs.165/01).
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