T O P I C R E V I E W |
lello |
Posted - 27/12/2013 : 22:33:33 l’ente nel 2013 ha fatto ricorso all’istituto del comando, pertanto un dipendente di categoria D di un comune limitrofo ha prestato servizio presso il nostro ente con spese naturalmente a nostro carico. Il comando è in scadenza al 31/12/2013 ed è intenzione dell’amministrazione prorogarlo per ulteriori mesi 5 fino al 31/5/2014. C’è un problema però e cioè la spesa di personale 2012 è stata pari ad euro 914.000,00, mentre quella del 2013 è risultata pari ad euro 937.000,00 e quindi superiore a quella del 2012. Sebbene il sottoscritto (responsabile finanziario dell’ente comune di vitulazio) abbia evidenziato in più note che la spesa di personale 2013 prevista sarebbe stata maggiore di quella del 2012 nessun provvedimento in merito è stato adottato dall’amministrazione comunale. E’ possibile oggi deliberare una ulteriore proroga dal 1/1/2014 al 31/5/2014 tenuto conto che la spesa di personale 2013 è stata maggiore di quella del 2012? Nell’esprimere il mio parere (responsabile finanziario) devo darlo favorevole oppure non favorevole e in quest’ultimo caso con quali motivazioni?. |
2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Franz_Calì |
Posted - 28/01/2014 : 17:17:07 Riduzione personale a tempo determinato e "comando"
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1897-27/03/2012-SRCLIG
Citazione:
Pubbliche Amministrazioni – Enti Locali – Richiesta di parere – Articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010 - A decorrere dall’anno 2011 possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 – Peculiarità dell’istituto del comando - Esclusione della relativa spesa dall’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 28, a condizione che detta spesa sia figurativamente mantenuta dall’Ente cedente – Principio di neutralità finanziaria - Giurisprudenza di controllo.
Corte dei Conti Liguria - Delibera n° 7/2012 PAR
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Lombardia, deliberazione n. 557 – Vincoli di spesa in caso di personale in comando
http://www.self-entilocali.it/2014/01/15/lombardia-deliberazione-n-557-vincoli-di-spesa-in-caso-di-personale-in-comando/
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di acquisire personale dipendente, per il periodo di un anno (eventualmente prorogabile) per 36 ore settimanali, tramite l’istituto del comando da altro ente locale.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 557/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 gennaio 2014, hanno ricordato che secondo l’elaborazione giurisprudenziale l’istituto del comando (e del distacco) ricorrono in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico viene destinato a prestare servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.
Tuttavia, la circostanza che il comandato o il distaccato presti la propria attività presso un datore di lavoro diverso non determina l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l’ente utilizzatore, ma solo una modifica temporanea ed oggettiva (modifica del luogo di svolgimento della prestazione e del potere gestionale, che è esercitato dall’ente utilizzatore).
Nel comando, in particolare, il dipendente comandato non solo non svolge più la sua prestazione lavorativa per l’ente di appartenenza, ma soggiace anche al potere direttivo e gestionale dell’ente beneficiario, nei limiti in cui detti poteri datoriali siano connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa (es. ferie, permessi).
Secondo i magistrati contabili, da questo deriverebbe che per l’ente utilizzatore il comando, oltre ad avere gli stessi effetti funzionali di un’assunzione a tempo determinato avrebbe anche quelli economici, dovendo quindi essere considerato nel computo delle spese assoggettate al vincolo dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.
Tale tesi non appare condivisibile proprio perché il comando non determina un nuovo rapporto di lavoro e come tale le uniche conseguenze economiche che ne dovrebbero derivare sono quelle attinenti alla spesa così detta storica del personale, disciplinata dal comma 557 dell’articolo 1, della legge 296/2006, non certo quella in materia di rapporti di lavoro flessibile. |
vgiannotti |
Posted - 28/12/2013 : 19:51:01 Il primo problema riguarda il vincolo di cui all'art.9 comma 28 D.L.78/10, ossia se il personale comandanto soggiace a tale limitazione (ossia il 50% di quanto speso nell'anno 2009). A supporto della non inclusione militano le seguenti corte dei conti:
Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Toscana. Con deliberazione del 31 gennaio 2012, n.6, la corte ha stabilito che “le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme “a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa” il cui utilizzo è limitato dall’art. 9, comma 28, della legge n. 122/2010 citato. Inoltre la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale”; Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Liguria. Con deliberazione del 23 febbraio 2012, n.7, la corte ha avuto modo di chiarire, confermando il ragionamento fatto dalla sezione regionale della Toscana, che “in applicazione del principio di neutralità finanziaria sopra enunciato, nella diversa fattispecie ora all’esame, quale è quella del limite di assunzione del personale a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando può essere esclusa dall’ambito applicativo di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall’Ente cedente ai soli fini dell’applicazione della norma richiamata”; Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Calabria. Con deliberazione del 30 maggio 2012, n.62, la sezione regionale ha effettuato le seguenti considerazioni “in applicazione del generale principio di neutralità finanziaria che caratterizza l’istituto del comando, e più in generale della mobilità infraenti, nella base di calcolo della spesa del personale a tempo determinato sostenuta nell’anno 2009, ovvero della spesa media affrontata allo stesso titolo nel triennio 2007-2009, non debba essere inclusa quella per il personale in comando, qualora tali trasferimenti riguardino, come normalmente accade, personale di ruolo (id. est a tempo indeterminato). Per quanto attiene all’eventuale ipotesi di personale a tempo determinato comandato presso altri Enti, si deve ritenere, tuttavia, che la spesa sostenuta dall’Ente “comandante” debba essere considerata, a livello figurativo, per il calcolo del parametro stabilito dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, mentre rimane comunque esclusa dal computo di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006”; Corte dei Conti sezione regionale di controllo del Lazio. Con deliberazione del 6 giugno 2012, n. 33, la sezione regionale escludendo dal computo del limite del 50% il personale comandato ha precisato che “risulta possibile … avvalersi del comando anche a tempo pieno di un dipendente di altro ente pubblico, poiché ciò non comporta la nascita di un nuovo rapporto di pubblico impiego col Comune destinatario della prestazione, ma solamente una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario: il comandato, pur soggiacendo al potere direttivo dell’amministrazione presso cui effettivamente lavora, continua ad essere dipendente a tutti gli effetti dell’Ente d’appartenenza”. Ma sul punto vi sono altre corti dei conti che non sono in accordo con tale impostatazione, per cui fin tanto che la Corte dei Conti delle Autonomie non si esprime non ci dovrebbero essere problemi di danni erariali. A sostegno del non depassamento, invece, del limite della spesa come sopra evidezianto vi è la Corte dei Conti calabrese. Pertanto, essendo la frittata già fatta, in quanto la spesa supera a consuntivo quella dell'anno 2012, l'unica motivazione a supporto di tale decisione è quella della corte calabrese. Ma in ogni caso eviterei di effettuare la proroga al fine di non essere successivamente ripreso, in caso di comune al di fuori della calabria, dalla Corte dei Conti che una volta inviato il conto consuntivo chiederà al responsabile finanziario le motivazioni di tale maggiore spesa. In sintesi metterei un parere negativo alla proroga in quanto la spesa del personale risulta superiore a qualla dell'anno precedente, lascaindo alla Giunta la decisione anche in caso di parere contrario contabile.
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