T O P I C R E V I E W |
VENTURA |
Posted - 19/12/2013 : 09:18:37 Vorrei chiedere un parere al gentilissimo dott. vgiannotti e a gli altri utenti di questo forum in merito all'argomento in oggetto. Nello specifico vorrei un chiarimento interpretativo sulla possibilità (che sembra concedere il comma 9 dell'art. 4 D.L. 101/2013 convert. con L. 125/2013)di prorogare i contratti a T.D. in essere (e in possesso dei requisiti) fino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre l'anno 2016. Ora i miei dubbi sono i seguenti: - un'amministrazione che decide di programmare un'assunzione per l'anno 2016,...può prorogare 3 o più contratti a T.D. pur se nessuno di essi ha mai partecipato a selezioni riguardanti il profilo che si intende andare a ricoprire mediante concorso? - oppure è sufficiente che le proroghe riguardino comunque personale che alla data del 30/10/2013 abbia ottenuto il requisito dei 3 anni? - o ancora le "proroghe finalizzate" possono essere effettuate solo verso quel personale attualmente assunto proprio per coprire l'assenza della figura che si intende mettere a concorso, o basta possedere i requisiti generali (vedi titolo di studio, 3 anni nella medesima cat. del posto vacante, ecc..)? - è possibile inoltre procedere alla copertura del posto vacante mediante stabilizzazione con concorso riservato al solo personale in possesso dei requisiti utilizzando solo il 50% delle risorse assunzionali disponibili e calcolati ovviamente su base annua in caso di cumulo dei resti (es.: 50% del 40% = 20% R. Assunz.li- anno 2013)?
Ringraziando in anticipo, vorrei cogliere l'occasione per fare a tutti gli auguri di un sereno natale e felice anno nuovo. D.V.
|
2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
VENTURA |
Posted - 19/12/2013 : 22:08:32 ..grazie!!!! Rinnovo gli auguri. Saluti D.V. |
vgiannotti |
Posted - 19/12/2013 : 20:13:52 Appare utile alla risoluzione dei problemi sollevati il recente parere della Funzione Pubblica n.5/2013 sulla possibilità di proroga dei contratti anche in caso di depassamento dei limiti di cui all'art.36 D.Lgs.165/01 (36 mesi). Il problema della proroga incontra il limite delle disposizioni di cui all'art.9 comma 28 D.L.78/2010, ossia la spesa negli anni di proroga non può essere superiore al 50% di quella sostenuta (rectius impegnata) nell'anno 2009, ad eccezione di alcune figure professionali (polizia locale, assistenti sociali ecc.) la cui spesa può essere pari al 100% qualora inseita ed impegnata nel 2009.Viste le limitazioni per la proroga vanno verificati gli spazi finanziari citati, oltre a quelli relativi al 50% delle cessazioni previste (anno 2012 per il 2013, anno 2013 per il 2014 ecc.). Inoltre, appare prioritaria l'immissione a domanda del personale ex co.co.co. che sia passato a T.D. e non stabilizzato. Buon Natale e felice anno nuovo |
|
|