T O P I C R E V I E W |
VENTURA |
Posted - 22/11/2013 : 20:33:57 Dopo una lettura coordinata degli artt. 24 e 62 del D.Lgs.n.150/2009 e l'art. 9 commi 1 e 21 del D.L. 78/2010,.. si può affermare che fino a tutto il 2013 (ora 2014, vedi D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122) anche le progressioni di carriera effettuate nell'anno 2012 a seguito concorso pubblico con riserva interna, hanno effetti esclusivamente giuridici e non anche economici, analogamente a quanto previsto per le progressioni orizzontali?
Grazie D.V. |
15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
VENTURA |
Posted - 14/01/2014 : 15:34:35 Salve...! un saluto a tutti gli utenti del Forum... e ancora Buon Anno!
Chiedo scusa a vgiannotti per la mia assenza e per la conseguente mancata risposta al suo ultimo post e... nel merito del quale... vorrei fare alcune precisazioni: la citazione del collega Olivieri non voleva essere "certificazione" della corretta interpretazione della norma,....ma piuttosto un ulteriore prova che..(anche altri colleghi) hanno visto in quella sentenza una ulteriore conferma che l'art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010 (logica e punti di vista morali a parte)è pienamente applicabile anche alle progressioni di carriera effettuate mediante concorso con riserva interna. Vorrei inoltre precisare che questa sentenza l'ho citata perché è direttamente scaturita dall'udienza del 5 Novembre (da me citata nei post precedenti nel tentativo di dirimere la questione della posizione dello Stato da te sollevata con il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), e nella quale (ti ricordo)...l'avvocato dello Stato, nelle cause iscritte ai nn. 1 e 2 del ruolo, afferma (ribattendo ai ricorrenti), che il “mero adeguamento o la retribuzione per il passaggio a qualifica superiore, soggiacciono al medesimo principio di fondo, che è il temporaneo blocco degli automatismi stipendiali , il quale è applicabile a prescindere dalla ragione giuridica della progressione della retribuzione,…..non cambiando il quadro a cui si deve fare riferimento”.
Detto questo,....permettimi di dubitare della reale valenza delle tue conclusioni "D'altra parte non si vede per quale motivo in caso di avanzamento non possa essere conservato il trattamento in godimento ....., mentre viene penalizzato chi invece vince un concorso pubblico che essendo C1 non può ricevere la retribuzione di un D1. Non si comprende, inoltre, come sia possibile e per quale magia se un dipendente pubblico fa un concorso in un altro comune, qui acquista il grado e lo stipendio, mentre nella propria amministrazione tale stipendio gli viene negato, restando sempre dipendente pubblico nell'uno e nell'altro caso"...infatti...a mio avviso la tua "provocazione" non regge per i seguenti motivi: -primo perché...(ricordando che è una previsione temporanea e non definitiva)...sono norme "volte a perseguire specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la razionalizzazione e la riduzione della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni; riduzione che rappresenta ormai un obiettivo primario di finanza pubblica cui concorrono tutti gli Enti locali, sottoposti o meno al Patto di stabilità.".. ed entrambi le situazioni vanno in tale direzione. - secondo perché ”L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.",... escludendo di conseguenza l'assimilabilità del concorso nell'amministrazione di appartenenza da quella in un altro ente.
Per completezza di informazione ricordo inoltre che la corte costituzionale con la sentenza n. 310 del 17 dicembre 2013 ha ritenuto Costituzionalmente legittimo il blocco delle progressioni economiche e di carriera, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2013 e prorogato al 31 dicembre 2014 dal dpr 122/2013.
La consulta ha dunque rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata da una serie di TAR, riguardo l’articolo 9, comma 21, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/201°, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 della Costituzione.
Le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi promossi da docenti universitari di ruolo, ordinari, straordinari, associati, ricercatori, nei confronti, nel complesso, delle rispettive università degli studi, del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri, per ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione del proprio trattamento economico senza l’applicazione delle misure di blocco previste dall’art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.
La norma contestata (come ormai risaputo), impedisce gli incrementi economici dei dipendenti pubblici sia per progressioni di carriera sia per avanzamenti di grado.
La Corte ha respinto tutte le questioni di legittimità costituzionale che si basavano sulla violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori e dell’equo trattamento economico, in quanto la disciplina degli stipendi pubblici può essere soggetta agli interventi del legislatore mirati a contenere la spesa pubblica.
Questa in sostanza continua ad essere la mia convinzione, che a differenza di qualche tempo fa, mi sembra essere maggiormente supportata da valide argomentazioni, pareri e sentenze a vari livelli.
Colgo l'occasione per salutarti e.. come sempre.. ringraziarti per la tua competente disponibilità. D.V. |
vgiannotti |
Posted - 23/12/2013 : 21:46:01 http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do è l'indirizzo a cui è rinvenibile la sentenza citata. Che Olivieri abbia una fantasia ricostruttiva delle sentenze della Corte non ho dubbi in merito. Ma nei contenuti la sentenza citata affronta il problema della carriera diplomatica, ontologicamente diversa da progressioni effettuate per concorso pubblico (a prescindere dal suo posizionamento nella parte di riserva). D'altra parte non si vede per quale motivo in caso di avanzamento non possa essere conservato il trattamento in godimento (C5 che passa al D1 con relativa riduzione della retribuzione - parere ARAN), mentre viene penalizzato chi invece vince un concorso pubblico che essendo C1 non può ricevere la retribuzione di un D1. Non si comprende, inoltre, come sia possibile e per quale magia se un dipendente pubblico fa un concorso in un altro comune, qui acquista il grado e lo stipendio, mentre nella propria amministrazione tale stipendio gli viene negato, restando sempre dipendente pubblico nell'uno e nell'altro caso. Buon Natale |
VENTURA |
Posted - 23/12/2013 : 11:20:17 X dott. vgiannotti..come promesso: "ti chiedo ancora la cortesia di aggiornarmi, nel caso trovassi qualsiasi cosa che ci possa aiutare a prendere una posizione definitiva;….prometto di fare altrettanto!!!!"
..con la sentenza della Corte Costituzionale n. 304 del 12 Dicembre 2013,....sembra essere arrivato quel "giudizio definitivo e chiarificatore"..che aspettavamo. Infatti, come anticipavo nei post precedenti, con questa ultima sentenza la corte ha ribadito ancora una volta la legittimità del comma 21 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, ossia di quella "norma che impedisce di consentire ai dipendenti pubblici sia di ottenere incrementi economici (progressioni orizzontali o <<scatti>> di carriera), sia avanzamenti di grado, mediante la partecipazione a concorsi pubblici con riserva di posti, che a decorrere dall'entrata in vigore del D-Lgs 150/2009 hanno soppiantato quelle che un tempo erano definite <<progressioni verticali>>." (vedi art. Italia Oggi del 13/12/2013 pag. 28 a firma Luigi Oliveri)
Salutando, vorrei fare ancora una volta, a Te (vgiannotti) e a tutti gli altri utenti di questo forum, i migliori auguri di Buone Feste. Saluti D.V.
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VENTURA |
Posted - 02/12/2013 : 12:59:54 ...solo una ulteriore precisazione..! ..riguardo a quanto si trova scritto nella Circolare RGS.
La frase "Nel contesto di blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e di congelamento del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, infatti, qualunque incremento retributivo, che non sia conseguenza di attribuzione di nuove funzioni o di inquadramento in qualifiche a seguito di superamento di pubblico concorso, non può che essere ricondotto nell'alveo delle limitazioni poste dai commi 1, 2-bis e 21 dell'art. 9 del decreto legge 78/2010.,..e alla quale Tu (..immagino)attribuisci il significato di esclusione (dei passaggi di carriera per mezzo di riserva interna) dal comma 21 dell'art.9...; a mio giudizio...invece rimane chiaro che ci si riferisca al solo personale esterno inquadrato ex novo (come ovvio) e a quello interno con riferimento ai soli "incrementi retributivi" dovuti a seguito di nuove funzioni (vedi es: l'attribuzione ex novo dell'Indennità di Responsabile del Servizio).
A simile conclusione era arrivata anche la Corte dei conti in Sezioni riunite in sede di controllo, con la Deliberazione 24 ottobre 2012, n. 27; che cita anche la circolare n. 12/2011 della RGS, e nella quale troviamo scritto: "La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Riunite concerne la possibilità o meno di ricomprendere nell'accezione di "progressioni di carriera comunque denominate", e, dunque, nel regime giuridico ed economico di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego previsto dall'art. 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122), le progressioni economiche orizzontali previste dall'art. 23 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. Nel caso in cui tali progressioni non dovessero essere ricomprese nel novero delle "progressioni di carriera comunque denominate", il quesito si estende alla possibilità di considerare le stesse -ai fini dell'esclusione dal tetto economico di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 - quali "eventi straordinari della dinamica retributiva", con ogni conseguenza anche in ordine all'efficacia e alla retroattività dei relativi provvedimenti, anche qualora questi ultimi fossero adottati ex novo nell'arco del triennio 2011-2013. Queste Sezioni riunite ritengono di non doversi discostare da quanto già affermato dalle altre Sezioni regionali di controllo nell'espletamento della funzione consultiva.......... Il comma 21 dell'art. 9 sopra citato, nel disporre che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici, si inserisce in un complesso di norme, contenute nel medesimo articolo 9, volte a perseguire specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la razionalizzazione e la riduzione della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni; riduzione che rappresenta ormai un obiettivo primario di finanza pubblica cui concorrono tutti gli Enti locali, sottoposti o meno al Patto di stabilità. Le norme finanziarie in esame, al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economico finanziaria della nazione, rispondono, tutte, alla logica di congelare la dinamica retributiva del pubblico impiego per il triennio 2011-2013, dettando una disciplina vincolistica che non ammette deroghe in virtù del coordinamento della finanza pubblica aggregata e dell'eccezionalità della crisi finanziaria che avvolge l'attuale ciclo economico. Per tale motivo il Collegio, confermando l'indirizzo giurisprudenziale ampiamente consolidato, ritiene applicabile il citato art. 9 comma 21 anche alle progressioni cd. orizzontali (da intendersi come passaggi economici all'interno delle categorie di appartenenza), optando, nell'ottica di una generale cristallizzazione stipendiale ai valori del 2010, per un'applicazione che prescinda dalla nozione in concreto individuata di "progressione di carriera comunque denominata", nel senso che ogni variazione d'inquadramento del dipendente produrrà effetti soltanto sullo status giuridico, ma non sul suo trattamento economico. Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con gli indirizzi applicativi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n.12 del 15 aprile 2011, con cui è stato chiarito che l'espressione "progressioni di carriera comunque denominate", relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all'interno delle aree/categorie e che tali passaggi, assieme a quelli tra le aree, disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici. La soluzione positiva offerta alla prima questione di massima, con l'applicazione dell'art. 9, comma 21 del decreto legge 78/2010 anche alle progressioni orizzontali, assorbe la seconda questione di massima avente ad oggetto la possibilità di considerare le progressioni economiche orizzontali - ai fini dell'esclusione dal tetto economico di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 - "eventi straordinari della dinamica retributiva".
Credo che quanto appena scritto, possa consentire (a chi si trovasse d'inanzi alla Corte dei Conti) di sperare di ricevere un minimo di comprensione,..... prima di vedersi attribuire il pagamento di tutte le spese sostenute dall'ente locale.....
Ancora grazie. Saluti D.V. |
VENTURA |
Posted - 01/12/2013 : 15:50:15 Innanzitutto ti ringrazio di aver gentilmente postato il link.
In secondo luogo ti confermo che si tratta del medesimo documento, che però...come dicevo.. non sono le linee interpretative della Conferenza Stato Regioni, ma bensì quelle della "Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali".., che è cosa ben diversa.
Infatti questo documento ha indubbiamente un certo valore, ma solo relativamente all'interpretazione (di artt. di legge, norme, disposizioni e quant'altro...), che tali organi attribuiscono congiuntamente all’operato del legislatore, e "si pone l'obiettivo di definire univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di contenimento generale delle spese di personale onde favorire un'omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali, anche per quanto riguarda il S.S.N., fermi restando gli ulteriori indirizzi applicativi che saranno eventualmente diramati sull'argomento, nonché gli adeguamenti che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome potranno prevedere con riferimento alle specificità delle rispettive discipline".
Se non vado errato, i verbali (o documenti) delle sedute della conferenza delle regioni e delle Province autonome, insieme alla documentazione eventualmente proposta dall'ANCI e dall'UPI, vengono assunti come allegati alla seduta della "Conferenza Stato Regioni"; ..questo tutte le volte che il legislatore si confronta con le altre amministrazioni dello Stato, a dalle quali riceve anche proposte di modifica o emendamenti. Se si vede l'intestazione del documento originale e ufficiale, infatti si può notare che porta il logo della "Conferenza delle Regioni e delle province Autonome". Nei documenti ufficiali della Conferenza Stato Regioni, ovviamente, troviamo il logo della Repubblica Italiana, con sotto la scritta Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiudendo l'intestazione con la dicitura "CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO".
D'altronde parrebbe singolare,..un documento congiunto Stato-Regioni (risalente addirittura al febbraio 2011) nel quale si afferma chiaramente "un qualcosa" per poi continuare a sollevare questioni di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale, sia da parte delle Regioni verso l'art.9, comma 21 del D.L. 78/2010,..che da parte dello Stato verso Leggi regionali in contrasto con lo stesso comma 21 dell'articolo 9.
Nei giorni 5 e 6 novembre 2013 sono state sottoposte all'attenzione della Corte Costituzionale le ormai annose questioni connesse al "blocco stipendiale del pubblico impiego", con particolare riferimento a talune categoria di pubblici non privatizzati (diplomatici, militari, polizia, prefettizi ecc.) Io non ho mai avuto la possibilità di partecipare ad un'udienza pubblica della corte costituzionale, ma nel web se ne trova qualcuna. Ho trovato molto interessante (per tentare di dirimere la questione relativa alla posizione dello stato) quella avvenuta proprio il 5 Novembre sull'applicabilità, appunto, dell'art.9, comma 21 alle progressioni di carriera tra le aree; L'avvocato dello Stato, nelle cause iscritte ai nn. 1 e 2 del ruolo, afferma (ribattendo ai ricorrenti), che il “mero adeguamento o la retribuzione per il passaggio a qualifica superiore, soggiacciono al medesimo principio di fondo, che è il temporaneo blocco degli automatismi stipendiali , il quale è applicabile a prescindere dalla ragione giuridica della progressione della retribuzione,…..non cambiando il quadro a cui si deve fare riferimento”
In conclusione, la tua disanima è certamente preoccupante sotto tanti punti di vista, è anche molto vicina a quello che potrebbe accadere. E’ anche vero però il contrario, ossia che tu decide di attribuire tranquillamente lo stipendio alla categoria superiore al vincitore di concorso interno, non in ragione di una norma di legge (che non è ancora stata dichiarata incostituzionale)..ma per una interpretazione (piuttosto ambigua) di una Circolare della RGS o di un documento congiunto della “Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”.
Credo che, chiunque si trovi davanti a questioni simili, rimanga col dubbio di aver fatto o meno la cosa giusta in attesa di un giudizio definitivo e chiarificatore;….aspettiamolo!. Saluti D.V. PS: ti chiedo ancora la cortesia di aggiornarmi, nel caso trovassi qualsiasi cosa che ci possa aiutare a prendere una posizione definitiva;….prometto di fare altrettanto!!!!
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vgiannotti |
Posted - 30/11/2013 : 10:29:52 Il link alla Conferenza è il seguente: http://www.regioni.it/it/show-linee_interpretative_dl_7810_per_spese_personale_regioni_e_ssn/news.php?id=46781 La Conferenza Stato Regioni è presieduta dal Presidenza del Consiglio dei Ministri (attualmente è convocata e presieduta dal Ministro per gli Affari regionali e autonomie)e il Dipartimento della Funzione Pubblica non può dire cose diverse da quelle in essa inserite. Precisato questo nella circolare della RGS è detto quanto segue: Nel contesto di blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e di congelamento del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, infatti, qualunque incremento retributivo, che non sia conseguenza di attribuzione di nuove funzioni o di inquadramento in qualifiche a seguito di superamento di pubblico concorso, non può che essere ricondotto nell'alveo delle limitazioni poste dai commi 1, 2-bis e 21 dell'art. 9 del decreto legge 78/2010. Ora se si va per logica, la situazione che si potrebbe presentare è la seguente: 1) effettuo il concorso pubblico e rientro nella quota di riserva. L'amministrazione mi fa sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro (ero C1 e sono passato a D1); 2) Svolgo le funzione del contratto di D1 ma in busta paga mi trovo il valore della categoria C1. Vado dal Responsabile che mi dice che nell'interpretazione della legge non posso pagare la differenza; 3) aspetto un pò e vado dal giudice del lavoro e chiedo il pagamento delle mansioni superiori, perchè ho svolto le funzioni del D1, a seguito di concorso pubblico e al 100% mi da la differenza con interessi ed addebito delle spese di giustizia; 4) sono testardo e continuo nella mia idea e faccio appello, perdendolo, e vado in Cassazione e perdo; 5) il tutto viene inviato alla Corte dei Conti che mi farà pagare tutte le spese sostenute dall'ente locale. Mi giustificherò dicendo che la norma era ambigua che vi erano interpretazioni contrastanti, ma i giudici mi diranno che avrei dovuto pagare. Allora per evitare il tutto non nomino il vincitore del concorso, il quale chiederà al giudice ordinario (diritto soggettivo) l'esecuzione ed anche qui pagherò le spese per inerzia, in quanto il posto era libero. Detto questo vediamo allora in particolare a chi concretamente la norma tende a colpire, e lo facciamo per logica. Ho fatto la verticalizzazione interamente riservata prima della legge Brunetta nella quale era prevista la durata triennale della graduatoria. Dispongo per lo scorrimento della stessa, nel 2011 o nel 2012 o nel 2013. In questo caso l'eventuale decisione comporta il blocco della retribuzione e per evitare (essendo una scelta discrezionale lo scorrimento) che mi venga richiesto il pagamento delle mansioni superiori, attendo la conclusione del blocco considerato l'ultrattività delle gradutarie. In conclusione l'obiettivo del legislatore è quello di bloccare le progressioni di carriera come avvenivano prima sia verticali(ossia interamente riservate)ovvero orizzontali (le eventuali risorse disposte in questi anni rappresentano economia di bilancio)
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VENTURA |
Posted - 29/11/2013 : 23:54:41 ….senza saperlo, citando la Circolare della RGS 12/2011, sei tornato indietro proprio al punto da dove qualche tempo fa sono nati i dubbi e le discussioni….
Infatti, se leggendo si pone attenzione all’uso dell’avverbio “anche” ….e alla parte in cui si afferma (fatta salva la riserva dei posti), si può ricavare un significato completamente diverso da quello che Tu hai dato.
Provo ha spiegare meglio: “l’espressione “progressioni di carriera comunque denominate”, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categorie “
[…quindi (ribaltando il concetto) sembra chiara l’affermazione che all’interno dell’espressione <<progressioni di carriera comunque denominate>> non vi rientrano solo le progressioni tra le aree (o di carriera – art. 24 150/2009), ma anche quelle economiche orizzontali]
Continuando… “mentre la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell’onere conseguente. “
[In questo passaggio viene affermato che, l’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 150/2009, ha equiparato il passaggio tra le aree (progressioni di carriera) alle assunzioni ordinarie, anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell’onere conseguente……(fatta salva la riserva dei posti), …facendo intendere (a mio giudizio) che la riserva dei posti non segue le assunzioni ordinarie in termini procedurali e di copertura finanziaria.]
Per quanto riguarda i termini procedurali, …e chiaro che , nonostante al comma 1 dell’art. 24 si preveda il ricorso al concorso pubblico (quindi medesimo titolo di studio come dall’esterno ecc..) ; …al comma 3 si chiarisce che per poter accedere alla riserva, il personale interno deve anche essere collocato nella “fascia di merito alta,…… per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive”;…e questo non è certo equiparabile a nessuno dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno.
Per meglio comprendere le differenze in termini di copertura finanziaria, bisogna invece, continuare nella lettura della Circolare n.12/2011, che poco più giù della parte del testo da te riportato, così recita: “Le progressioni di carriera comunque denominate, invece, comportano l’acquisizione di posizione/qualifica superiore mediante promozione e sono disciplinate dal terzo e quarto periodo del comma 21, in base ai quali gli effetti di tali avanzamenti, come già chiarito, sono da considerare ai fini esclusivamente giuridici.”
Come puoi intuire quindi,.. leggendo la medesima circolare.., siamo arrivati a due conclusioni diverse; anche se devo ammettere che, almeno per quanto riguarda questa circolare, non ho mai avuto grossi dubbi ed è per questo che cercavo risposte diverse da altre parti. Io credo che se il concetto, che si voleva esprimere, era realmente quello da te sostenuto, bastava comporre la frase in modo diverso, tipo: “il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (compresa la riserva di posti).
In merito alle "linee interpretative dalla Conferenza Stato regioni", devo confessare che non ricordavo l'esistenza di un tale documento. Anzi,dal testo che hai postato, ho il dubbio che tu ti riferisca al testo delle "linee guida, redatto congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali". Nel caso ti riferissi a questo secondo documento, mi pongo l'interrogativo su quale valenza possa avere rispetto a quanto fin qui detto. La prima considerazione, e quella sulla data (10.2.2011,..che tra l'altro coincide con quella del Doc. da te postato) che è anteriore alla Circolare RGS sopra citata. La seconda riflessione e che sembra chiaro che le Regioni hanno, sulla questione, una idea diversa da quella che io qua sostengo. Prova ne sia,come detto, che anche recentemente hanno sollevato questioni di legittimità che sono state puntualmente disattese dalle sentenze della Corte costituzionale già più volte citate.
Nel caso il documento "linee interpretative dalla Conferenza Stato regioni" non coincidesse con quello a cui ho fatto riferimento io, ti chiedo la cortesia (se ti è possibile) di postare il Link.
Continuo a ringraziarti per la disponibilità e la possibilità di confronto che mi offri. Saluti D.V.
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vgiannotti |
Posted - 29/11/2013 : 15:31:12 La ragioneria generale dello Stato circolare n.12/2011 ha chiarito alla domanda "cosa accade se il dipendente interno cambia di categoria a seguito di uno di tali concorsi, sfruttando la riserva (egli ha diritto al solo inquadramento in categoria superiore, ma non al corrispondente trattamento economico)? L’espressione “progressioni di carriera comunque denominate”, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categorie (progressione economica, fatte salve le progressioni decorrenti dall’1.1.2010), mentre la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell’onere conseguente. Quindi, l’interno vincitore di concorso pubblico con riserva dei posti(ma anche, com’è evidente, per c.d. merito proprio) non viene penalizzato. |
vgiannotti |
Posted - 29/11/2013 : 15:15:00 Qui di seguito le linee interpretative dalla Conferenza Stato regioni che sono poste sotto l'avallo della Funzione Pubblica e della RGS:
Linee interpretative D.L. 78/10 per spese personale Regioni e SSN Conferenza Regioni Doc 10.02.11
Non rientrano nella suddetta fattispecie di esclusione dal tetto, le variazioni in aumento del trattamento economico derivanti dalle "progressioni di carriera comunque denominate ", che, per effetto di esplicita previsione normativa, producono nel triennio di riferimento effetti esclusivamente giuridici e non economici (cfr. "fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate"), compresi, per i dirigenti del SSN, i passaggi alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al superamento positivo della verifica professionale triennale: nella suddetta accezione di ''progressioni di carriera comunque denominate" non è da ricomprendere, per ragioni che emergono sia da un'interpretazione logico-sistematica che alla stregua del principio di ragionevolezza, l'acquisizione della categoria superiore nell'ambito del sistema di classificazione conseguente alla partecipazione con esito positivo a concorso pubblico (in riferimento a riserva di posti o meno). Nella fattispecie sono invece da ricomprendere le progressioni economiche orizzontali. |
VENTURA |
Posted - 29/11/2013 : 13:39:11 ...scusami vgiannotti, ma l'argomento tanto chiaro non sembra! ...se lo fosse stato (come tu dici), non se ne discuterebbe tutt'ora (..e non solo da noi).
Tu dici: "Non c'è bisogno di interpretazioni basta l'art.36 della Costituzione che ha rango superiore a qualsiasi fantasia di interpretazioni analogiche o para giuridiche". Io presumo che i giudici, della Corte Costituzionale, conoscano e sappiano interpretare (sono lì per quello) gli artt. della Costituzione, ma soprattutto hanno (tra gli altri) il compito di "porre giudizio sulle problematiche che ruotano attorno alla legittimità costituzionale delle leggi “e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”. Forse ti è sfuggito quello ho riportato in un post precedente, ossia la Corte Costituzionale nelle Sentenze 215/2012 (e in parte anche recentemente con la sentenza n. 3/2013);
... in risposta ai dubbi di legittimità sollevati dalla Regione Liguria (..e non solo) che censurando l’art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, sosteneva che: "Essa, inoltre, contrasterebbe con gli artt. 3, 36 e 39 Cost., poiché, a fronte dello svolgimento di una funzione di livello più elevato, con contenuti professionali più complessi e con maggiori responsabilità, il dipendente promosso dopo il 1º gennaio 2011 si troverebbe a percepire una retribuzione diversa da quella prevista dal contratto collettivo e corrispondente ad un lavoro qualitativamente diverso (con discriminazione rispetto ai dipendenti promossi prima del 2011, i quali, a parità di lavoro, riceverebbero uno stipendio diverso). Ciò si tradurrebbe in lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale, perché la gestione del personale regionale e del bilancio rientra nelle competenze regionali."
....(la Corte) ha ribadito che: "dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna " ....precisando che: "La disposizione integra la disciplina di un istituto contrattuale (il trattamento economico dei dipendenti pubblici), con conseguente sua riconducibilità alla materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, nell’àmbito della quale quest’ultimo, pertanto, può emanare anche norme di dettaglio."
....evidentemente se il Decreto-Legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 9, comma 21 dispone che: "Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici."
..la locuzione latina più corretta, (visto i dubbi) non sembra essere "In claris non fit interpretatio"....ma piuttosto.."In re dubia melius est verbis edicti servire"
Concludendo...; anch'io penso sia "moralmente" più corretto che un vincitore di concorso (anche se con riserva interna,...il che sappiamo a volte cosa voglia dire!..), si veda riconosciuto il diritto al trattamento economico per la categoria del concorso per il quale ha partecipato e vinto "Iniuria est omne quod non iure fit". La legge però attualmente sembra dire una cosa diversa. Forse il legislatore, nell'attuale contesto economico, intendeva scoraggiare attribuzioni di emolumenti per passaggi interni,..che per natura...appaiono molto simili alle vecchie progressioni verticali che venivano effettuate nei comuni negli anni precedenti.
Ancora grazie.. saluti D.V. |
vgiannotti |
Posted - 28/11/2013 : 23:03:31 La risposta dell'ARAN è talmente evidente che non merita commenti. Se il dipendente non può ricevere una retribuzione superiore quale ad personam in quanto il suo rapporto di lavoro è nuovo (nuova assunzione prelevata sulle risorse assentibili) non può che essere evidente che chi vince il concorso pubblico, anche se quale quota di riserva, riceverà quella retribuzione anche se maggiore. Non c'è bisogno di interpretazioni basta l'art.36 della Costituzione che ha rango superiore a qualsiasi fantasia di interpretazioni analogiche o para giuridiche. Se l'ARAN fornisce una tale interpretazione non vorreri essere nei panni del responsabile del personale che attribuisce un ad personam in caso di progressione tra aree a seguito di concorso pubblico, non fosse altro perchè la Corte dei Conti con tale interpretazione dell'ARAN ne riconosce immediatamente il danno erariale. Ma ognuno può essere artefice di altre interpretazioni, assumendosene la responsabilità. Stesso discorso in caso di danno recato dalle inutili spese giudiziarie in caso di applicazione di un importo più basso di quello che stabilisce la categoria. Un esempio può bastare: se sono C5 e passo alla Categoria D1 non possono conservare il maggior importo, ma solo quello del D1 e pertanto se pago il C5 vi è danno erariale per la differenza. Al contrario se sono c1 e vinco il concorso passando D1 non posso pagare ancora il c1 perchè chi vince il concorso chiederà i danni per minore retribuzione e a pagare le spese è il reponsabile che si avventuar in tale interpretazione. In claris non fit interpretatio. |
VENTURA |
Posted - 28/11/2013 : 13:31:04 ...questa risposta dell'Aran.. è la stessa da me citata nel post precedente, e rispetto alla quale ribadisco <<non chiarisce da quando "al dipendente dovrà essere (..potrà essere)..riconosciuto solo ed esclusivamente il trattamento economico stipendiale iniziale previsto per il profilo della categoria superiore acquisito per effetto del concorso pubblico, secondo le previsioni del citato art. 15, comma 1, del CCNL del 31.3.1999">> ..oltre al fatto che, con tutto il rispetto per l'Aran, di fronte ad articoli di legge in vigore e sentenze della Corte costituzionale palesemente di segno opposto,...il dubbio rimane!.
Avendo comunque intuito che quando sostieni qualcosa, lo fai "a ragion veduta", il dubbio è sicuramente aumentato anche in me, ed è per questo che ti chiedo a cosa si possa far riferimento (oltre all'Aran), per sostenere questa tesi? Grazie Saluti D.V. |
vgiannotti |
Posted - 27/11/2013 : 22:21:48 Con parere RAL_1544_Orientamenti Applicativi, l’ARAN risponde ad un quesito circa la possibilità da parte del dipendente che sia passato in categoria superiore di conservare la differenza retributiva per le progressioni di carriera ottenute.
Risposta:
La disciplina di garanzia della posizione economica in godimento del lavoratore, prevista dall’art.15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, come modificato dall’art.9 del CCNL del 9.5.2006, per il caso della sola progressione verticale, di cui all’art.4 del medesimo CCNL del 31.3.1999, non può più trovare applicazione.
Infatti, gli artt. 24 e 62 del D.Lgs.n.150/2009, per i passaggi del personale già in servizio da una categoria di inquadramento a quella superiore, hanno previsto esclusivamente il concorso pubblico, sia pure con riserva di una quota percentuale dei posti da coprire a favore degli interni, determinando il contestuale venire meno delle previsioni del citato art.4 del CCNL del 31.3.1999 in materia di progressioni verticali.
Conseguentemente, per la definizione del trattamento economico spettante al dipendente occorrerà fare riferimento solo alle previsioni dell'art. 15, comma 1, del CCNL del 31.3.1999, sopra richiamato.
Infatti, la regolamentazione dell’art.9 del CCNL del 9.5.2006 essendo stata formalmente ed espressamente prevista per la progressione verticale è insuscettibile di estensione anche al caso del dipendente già in servizio che acquisisca la categoria superiore per effetto di concorso pubblico.
Alla luce di quanto detto, in questa particolare ipotesi, al dipendente dovrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente il trattamento economico stipendiale iniziale previsto per il profilo della categoria superiore acquisito per effetto del concorso pubblico, secondo le previsioni del citato art. 15, comma 1, del CCNL del 31.3.1999. |
VENTURA |
Posted - 27/11/2013 : 16:31:43 ...anche nel merito di questo argomento volevo chiederti la cortesia di indicarmi alcuni riferimenti che posso portare a sostegno della tua tesi, in delegazione trattante. Tempo fa mi ricordo che la discussione (tra i vari relatori, commentatori o consulenti in relazione alle varie sentenze della Corte dei Conti)era concentrata sul fatto se si dovessero o meno far rientrare le progressioni economiche orizzontali, all'interno della dicitura <<progressioni di carriera comunque denominate>>. Ora da quanto Tu affermi (..e non solo Tu), sembra quasi che in questa disposizione di legge sia entrata la progressione orizzontale e ne sia uscita quella tra le aree (Verticale). L'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010, continua ad applicarsi al personale degli Enti Locali, e anche di recente il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha ribadito la non applicabilità del comma 21 dell'art.9, al personale di cui al successivo comma 22 del medesimo D.L., ma non ha fatto cenno all'esclusione dal blocco economico delle progressioni carriera qui in commento. Quanto sopra detto, unito alle sentenze da me citate, non mi permettono di asserire con certezza che "in caso di concorso pubblico al personale vincitore, della riserva interna viene corrisposto lo stipendio della categoria prevista già a partire da questi anni (2011,2012,2013,2014)". L'ultima considerazione che voglio fare, è quella relativa al palese intento del Legislatore di porre un freno (dove possibile) alla spesa di personale nello specifico e alla spesa pubblica più in generale; non a caso l'art.9 e rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" Sperando di avere a breve ulteriori spunti di confronto, ti ringrazio. Saluti D.V. |
vgiannotti |
Posted - 27/11/2013 : 11:26:02 Poichè si parla di concorso pubblico, l'assunzione rappresenta nuovo rapporto di lavoro e non continuazione dello stesso, anche se fatta con riserva dei posti al personale interno. Detto questo, il nuovo rapporto di lavoro con il vincitore non può che avvenire nella categoria prevista dal concorso pubblico, a nulla rilevando eventuali rapporto di lavoro con l'ammnistrazione. Non si pone il problemadel blocco in quanto è nuova ssunzione. Cosa diversa è la progressione di carriera nella categoria (PEO) in questo caso l'effetto è solo giuridico e non economico. |
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