T O P I C R E V I E W |
pieale |
Posted - 06/06/2013 : 12:19:26 Caso: - dipendente di ente locale con orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuito su 5 giornate da lunedì al venerdì: mattino 6 ore e due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno. - sabato giornata non lavorativa - domenica giorno di riposo settimanale.
In un giorno di riposo settimanale (domenica) questi viene chiamato a prestare servizio per complessive 8 ore di attività.
Si è del parere che il dipendente abbia diritto, in base a quanto dettato dall’art.24, c.1, del CCNL 14/09/2000, a: 1. compenso aggiuntivo del 50% della retribuzione oraria per le ore di attività (6 oppure 8?) 2. giornata di riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo; 3. straordinario per le due ore di attività oltre le sei di media giornaliera.
E’ corretto tale criterio?
Qualora il dipendente lo richiedesse, potrebbe percepire per detta giornata unicamente del compenso per le 8 ore come straordinario e senza fruire del riposo compensativo?
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1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
alessandro_manzoni |
Posted - 18/06/2013 : 23:15:33 Con l’art. 24 il dipendente percepisce solo la maggiorazione. Esempio: 1 ora vale 10 euro. Il dipendente chiamato in giornata di riposo percepisce solo 5 euro per ogni ora di lavoro e non 10 + 5. Le ore vanno tutte recuperate
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13 CCNL 5-10-2001
Con riferimento all'art.14 del presente contratto, al fine di una corretta applicazione dell'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, le parti concordano che il riposo compensativo, ivi previsto, non può non avere che una durata corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate.
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