T O P I C R E V I E W |
alessandro_manzoni |
Posted - 15/03/2013 : 19:47:17 Art.45 c. 2 CCNL 14.09.2000
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.
Quesito
Alla luce della norma sopra citata può essere prevista una pausa superiore alle due ore? Esempio: la farmacia comunale chiude alle 12:30 e riapre alle 15:00, pertanto i dipendenti in questo caso hanno una pausa di 2 ore e trenta minuti. Stanno violando la norma contrattuale?
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8 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
vgiannotti |
Posted - 16/03/2013 : 20:53:27 Era solo per verificare che il limite delle 36 ore è stabilito in contratti sottoposti a negoziazione con l'ARAN, resta sempre il fatto che il limite delle 36 ore per non avere il buono pasto è solo quanto la settimana lavorativa è su sei giorni a settimana.In questo caso 6 x 6 = 36. Se si lavora su cinque giorni o si superano le sei ore, in questo caso si corrisponde il buono pasto. La legge, Decreto n. 66 del 2003, di riferimento prevede espressamente l'obbligo per le amministrazioni di fornire una pausa di almeno 10 minuti se si superano le sei ore. Il contratto prevede una pausa per il pranzo minima di 30 minuti e massima di 2 ore. In caso di accordi è possibile una pausa più bassa ma mai inferiore ai limite di legge (10 minuti). |
alessandro_manzoni |
Posted - 16/03/2013 : 18:53:58 Con tutto il rispetto, un conto è il CCNL dei Ministeri e un altro è quello Regioni ed autonomie locali. Nel pubblico impiego ci sono 12 comparti e per ognuno di essi esiste un CCNL, non è legittimo prendere una norma di un altro CCNL e applicarla al comparto “Regioni ed autonomie locali”.
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vgiannotti |
Posted - 16/03/2013 : 13:09:14 Il riferimento è del contratto enti pubblici, ma si applica anche per logica agli enti locali, qualora l'orario di lavoro giornaliero sia superiore alle sei ore. Infatti se l'orario di lavoro è di sei ore su sei giorni si ottengono le 36 ore settimanali. Alcune camere di commercio offrono buoni pasto anche in mancanza di rientri in quanto prevedono un orario di servizio su cinque giorni tutti superiori a sei ore con pausa minima dei trenta minuti. |
vgiannotti |
Posted - 16/03/2013 : 12:57:44 Il CCNL del 30 aprile 1996 stabilisce che il buono pasto viene concesso, per la singola giornata lavorativa, al dipendente che effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore con la relativa pausa prevista dall' art. 19, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1995 |
alessandro_manzoni |
Posted - 16/03/2013 : 11:21:13 Non riesco a trovare sul CCNL quanto mi dici. Puoi essere così gentile da fornirmi le norme contrattuali che parlano di questo. Riesco solo a seguirti sulla prima parte dove dici che superando le due ore di pausa non ti spetta il buono pasto, ma non riesco a seguirti sul discorso delle sei ore. Io non sono riuscito a trovare sul CCNL il limite delle sei ore di cui parli. Probabilmente mi sfugge qualcosa |
vgiannotti |
Posted - 16/03/2013 : 09:30:21 E'possibile e legittimo che l'amminisrazione determini gli orari di servizio della farmacia con correlata distribuzione dell'orario di lavoro. L'orario dovrà essere determinato in funzione delle esigenze dell'amministrazione e non per fornire il buono pasto ai dipendenti. In questo caso, pertanto,non spetta il buono pasto, così come evidenziato nel post precedente. D'altra parte il buono pasto non spetta, anche ad esempio, al personale della polizia locale che facendo il turno pomeridiano per esigenze di servizio dovesse eccedere le sei ore ordinarie, essendo legittima l'erogazione solo in caso di lavoro della mattina che si protrae nel pomeriggio. |
alessandro_manzoni |
Posted - 15/03/2013 : 23:44:45 Mi spiego meglio. Secondo la norma contrattuale un dipendente comunale deve avere una pausa che va tra la mezzora e le due ore. In questo caso, il dipendente della farmacia comunale inizia il suo lavoro mattutino alle 8:30 e lo termina alle 12:30. Al pomeriggio inizia alle 15:00 per terminare definitivamente alle 19:00. Come si può facilmente notare il dipendente fa una pausa che va oltre i limiti contrattuali delle due ore, infatti fa una pausa di due ore e mezza. È possibile tutto questo? Perché a leggere la norma sembrerebbe di no.
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vgiannotti |
Posted - 15/03/2013 : 20:18:13 Non gli spetta il buono pasto mancando la continuazione prevista dal contratto. La normativa contrattuale al contrario prevede per alcune particolari categorie (educatrici ecc.) la possibilità che in sede di contrattazione decentrata integrativa sia possibile prevedere sia un minor lasso di tempo (esempio 15 minuti) sia la possibilità di fruire del buono pasto all'inizio o alla fine del lavoro. |