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Posted - 29/01/2013 : 21:23:30 CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO PER LA SARDEGNA - Deliberazione n. 98 del 10 dicembre 2013 – Presidente: Carbone Prosperetti - Relatore: Mistretta.
Pubblico impiego – Tirocini formativi – Possibilità di prevedere un rimborso spese – Modalità.
L’art. 11 del d.l. 138/2011 stabilisce che i tirocini formativi non possono avere una durata superiore a sei mesi e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studi; in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, trova applicazione, per quanto compatibile, l’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale non prevede alcuna forma di rimborso a favore del tirocinante. Con l’art. 1, co. 34, lett. d), legge 92/2012, il legislatore ha previsto il riconoscimento di una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta, collegandone la mancata corresponsione all’irrogazione di una sanzione amministrativa; però l’attuazione di tale disposizione è difficile, considerato che dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente, devono concludere un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento; pertanto, allo stato attuale, considerato che l’accordo non è stato ancora concluso, il rimborso è consentito solo nelle regioni che lo abbiano previsto con una specifica normativa. |
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