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T O P I C    R E V I E W
pieale Posted - 03/01/2013 : 14:06:33
Si supponga che un dipendente passi da un Ente A) ad altro B) mediante l’istituto della mobilità, ai sensi dell’30 del D.Lgs.165/2001).
Dopo un certo periodo di tempo questi richiede il reintegro nell’Ente A (Ente di provenienza).
A prescindere dal diritto al reintegro da parte del dipendente, può l’Ente A provvedere a reintegrare tale dipendente ricostituendo, così, il rapporto di dipendenza originario?
Se ciò fosse possibile, può l’Ente A, sin da oggi, esprimere propria disponibilità, seppure limitandola ad un ristretto arco temporale, alla ricostituzione del rapporto originario in quanto dettata dall’interesse dello stesso Ente A) e fatta salva l’acquisizione, poi, del nulla osta da parte dell’Ente B)?
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Bartolo Posted - 09/01/2013 : 10:07:11
La cessione del contratto (art. 30 dec. lgs. 165/2001) mi farebbe propendere per l'impossibilità di ricostituire (reintegrare) successivamente il contratto individuale di lavoro con la (A) precedente Amministrazione. Penserei invece ad una nuova cessione di contratto. Ammesso che B non abbia inserito nel contratto di lavoro una clausola di permanenza minima.
tpa Posted - 07/01/2013 : 14:54:31
dal sito www.gianlucabertagna.it

La conservazione del posto è disciplinata dal comma 9 dell’art. 14-bis del CCNL del 6 luglio 1995, come sostituito dall’art. 20 del CCNL del 14 settembre2000, inbase al quale il lavoratore assunto in un nuovo ente gode di una particolare tutela:

“Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina”.

Dalla precedente disposizione è però escluso il personale assunto per mobilità (cessione del contratto di lavoro). Nel caso della mobilità, infatti, il rapporto di lavoro del dipendente non subisce alcuna interruzione, ma prosegue con il nuovo e diverso datore di lavoro pubblico.

Come specificato dall’ARAN tale disciplina non può che riferirsi al solo caso dell’assunzione di un lavoratore già dipendente di un’altra pubblica amministrazione, indipendentemente dal comparto contrattuale. In tal senso depone anche il dato formale della sua collocazione nell’ambito della disciplina complessiva del periodo di prova, che presuppone che il dipendente sia stato assunto presso un nuovo datore di lavoro, a seguito di un nuovo concorso o selezione pubblica, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro precedentemente intercorrente con altro ente o amministrazione.

Nel caso delle dimissioni dal servizio (per esempio per quei dipendenti che assumono incarichi dirigenziali a tempo determinato presso un’altra amministrazione) l’art. 26 “Ricostituzione del rapporto di lavoro” del CCNL del 14 settembre 2000 prevede che:

“1. il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni;

2. la stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

3. nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente”.

L’art. 17 del CCNL 5 ottobre2001 haaggiunto poi il comma 2-bis all’art. 26 del CCNL 14 settembre 2000 stabilendo che:

“2-bis. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile”.

L’istanza di riammissione in servizio può essere accolta subordinatamente alla vacanza del posto in organico e a seguito di valutazione da parte dell’Amministrazione delle reali esigenze dei servizi e dell’interesse pubblico alla copertura del posto mediante la riammissione in servizio del lavoratore cessato.

Si tratta in ogni caso di una valutazione altamente discrezionale, per la quale è escluso un diritto soggettivo dell’interessato alla riammissione.

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