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T O P I C    R E V I E W
vincenti Posted - 24/12/2012 : 14:43:11
CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO PER L’EMILIA ROMAGNA - Deliberazione n. 489 del 14 dicembre 2012 – Presidente: Donno - Relatore: Patumi.


Pubblica amministrazione – Incarichi professionali esterni – Programmazione.
Pubblica amministrazione – Ricorso ad un’alta professionalità – Scelta tra il ricorso ad un incarico professionale esterno o ad un appalto di servizi – Limiti.

La circostanza che nel programma consiliare sia stata inserita una determinata attività, quale oggetto di affidamento di un incarico professionale esterno, non esclude la possibilità, a seguito di una successiva diversa valutazione dell’esigenza sottostante, di procedere, invece, alla stipulazione di un appalto di servizi. La necessità alla base della programmazione, infatti, può rivelarsi più complessa di quanto valutato in un primo momento, e tale da non poter essere adeguatamente affrontata da un singolo professionista richiedendo, al contrario, un impegno da parte di un soggetto strutturato.

Tuttavia, la scelta di stipulare un appalto di servizi potrebbe risultare elusiva degli intenti di riduzione di spesa perseguiti dal legislatore statale, con l’art. 6, co. 7 del d.l 78/2010, il quale ha ad oggetto i soli incarichi professionali esterni. L’ente locale, nell’ambito della propria discrezionalità, può quindi decidere se conferire un incarico, o se ricorrere ad un appalto di servizi. Pertanto, la concreta scelta dovrà essere adeguatamente motivata, in particolare sulla base della complessità del servizio richiesto; in caso contrario, il ricorso ad un appalto di servizi potrebbe essere giudicato come meramente finalizzato ad aggirare il regime vincolistico.

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