T O P I C R E V I E W |
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Posted - 15/12/2012 : 19:47:34 La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 508/2012/PAR del 27 novembre 2012, risponde ad un Comune con più di 1000 abitanti che chiede, a fronte di un contratto ex art. 110 TUEL in scadenza al 31 dicembre 2012, se sia corretto, in alternativa: - procedere con una assunzione a tempo indeterminato e parziale; - ricorrere a contratto ex art. 110, comma 2, TUEL in deroga ai limiti posti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.
La sezione, dapprima, ricostruisce il quadro normativo ed interpretativo relativo al reclutamento ex art. 110, commi 1 e 2, del TUEL e rammenta all'ente che - nel programmare i reclutamenti dall'anno 2013 - deve tenere conto del futuro assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità interno e, pertanto, tenuto alla riduzione della spesa di personale ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 nonchè al contenimento nella percentuale massima del 50% il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (art. 76, comma 7, d.l. 112/2008).
Quindi, evidenzia che: - l'ipotesi dell'assunzione a tempo indeterminato e parziale è consentita purchè avvenga nel rispetto dei limiti al turn over contemplati dal vigente art. 76, comma 7, d.l. 112/2008, ovvero entro il 40% della spesa per cessazioni intervenute nel precedente esercizio;
- la stipulazione, invece, di un nuovo contratto ex art. 110, comma 2, TUEL è valutabile solo se compatibile con il limite posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010; - la suddetta norma è cogente ed i margini di sua derogabilità sono solo quelli delineati dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 11/CONTR/2012.
http://www.publika.it/data2/file/561_11.12.2012_Deliberazione%20n.%20508%20del%2027.11.2012%20Acquanegra%20Cremonese%20CR%20Sucameli%20PAR.doc |
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