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T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 27/11/2012 : 20:26:48
La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 476/2012/PAR dell'8 novembre 2012, risponde al Comune di Liscate che - a fronte di una cessazione di personale intervenuta nel 2012 e del prossimo assoggettamento dell'ente (dal 2013) alle regole del patto di stabilità - chiede se per la sostituzione della dipendente cessata sia possibile:
- nel 2012, procedere a nuova assunzione attingendo da graduatoria; - in alternativa, sempre nel 2012, procedere a nuova assunzione attingendo alla medesima graduatoria concorsuale, in quanto l'assunzione e a cessazione della dipendente si sono verificate, entrambe, in corso d'anno;
- nel 2013, procedere all'assunzione calcolando il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente su base annuale e non solo per l'effettiva durata del rapporto di lavoro della dipendente dimissionaria (due mesi).
La sezione premette che la decisione di assumere personale mediante procedura concorsuale o mediante ricorso alle procedure di mobilità è rimessa alla discrezionalità degli organi cui è demandata la gestione dell'ente; successivamente, esplicita le seguenti indicazioni: - "... si osserva che la cessazione anticipata del rapporto di pubblico impiego è avvenuta a seguito della manifestazione di volontà dell'interessato, in costanza di procedure di assunzione già perfezionate. Soltanto la mancata presa di servizio o la carenza d'immissione in possesso dell'ufficio, condurrebbero all'incompletezza della procedura di reclutamento del pubblico impiegato, tale da evitare il verificarsi di una cessazione";
- "... l'interruzione anticipata del rapporto per dimissioni volontarie non può che generare una cessazione del rapporto di lavoro e dunque l'impossibilità di attingere alla graduatoria del concorso per scorrimento in favore del concorrente utilmente classificato, perchè ciò presuppone in linea generale la mancata assunzione del vincitore, ovvero il verificarsi di ulteriori vacanze di organico successive alla conclusione della procedura di reclutamento nei ristretti termini di legge e in assenza di una disciplina di divieto di sostituzione immediata del dipendente cessato";
- "... il particolare regime vincolistico imperniato sul meccanismo del turn over frazinale, con effetto cronologico differito all'anno successivo alla cessazione del dipendente, è applicabile tanti agli enti locali non ancora sottoposti al Patto di stabilità ai sensi dell'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto agli enti locali sottoposti al Patto di stabilità ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122";
- "Per l'anno 2012, la sostituzione del personale è riferita alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente (2011), pertanto il comune non è nelle condizioni di applicare l'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- "Per l'anno 2013, alla luce del mutamento di regime vincolistico, l'art. 14, comma 9, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, oltre al rapporto percentuale fra le spese di personale sulle spese correnti (50 per cento) ai fini della possibilità di assunzione di dipendenti a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ha previsto che gli enti locali (superiori a 5.000 abitanti) possono procedere ad assunzioni di personale nel imite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente";
- "Ed è proprio tale sistema che impedisce al comune richiedente il parere di attingere tout court allo scorrimento della graduatoria per rimpiazzare il dipendente dimissionario. Soluzione altrimenti praticabile qualora il vincolo alle assunzioni per l'ente locale fosse riferito al solo contenimento delle risorse economiche da impegnare per le spese di personale"; - "Il permanere degli effetti giuridici della graduatoria concorsuale potrà essere utilizzato dall'amministrazione comunale qualora la medesima si trovi nella condizione di assumere personale, essendo in linea con i parametri di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti e con il vincolo del 40 per cento degli assumibili da turn over";
- "Nello specifico, il comune potrà calcolare il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente su base annuale e non sul costo effettivamente sostenuto nel caso di specie (due mesi), atteso che appare conforme ai criteri di sana gestione finanziaria che la spesa impegnata per le assunzioni abbia una base di calcolo annuale e non risenta degli avvenimenti infrannuali che incidono sul rapporto di lavoro individuale";
- "Infine, per il residuo periodo dell'anno in corso, il comune richiedente può sostituire il personale cessato unicamente mediante ricorso alla mobilità, anche intercompartimentale, fra enti pubblici che soggiacciono alla medesima disciplina vincolistica".