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T O P I C R E V I E W
pungiglione
Posted - 19/11/2012 : 15:13:16 Ai fini del controllo della regolarità procedurale dell'approvazione di progetti incentivanti iniziati già a gennaio, è legittima l'approvazione di questi ultimi solo nel mese di Novembre, cioè quando questi sono stati praticamente già ultimati ? E la ripartizione in dodicesimi di altro salario accessorio ( turnazione, reperibilità, straordinario, ecc. ) effettuata nello stesso mese di novembre non ne impedisce di fatto il riparto in altro e diverso modo, svuotando la funzione dirigenziale e, soprattutto, quello della delegazione trattante? In cosa potrebbe incorrere la delgazione trattante in caso di approvazione di spese " a consuntivo"? Approfitto della presenza di autorevoli esperti per chiedere la Vs. oprinione in merito al fatto che l'U.T.C. paga ai suoi dipendenti lo straordinario effettuato in regime di reperibilità utilizzando il relativo capitolo ed eludendo, di fatto, ogni limitazione in tema di lavoro straordinario. Quale è la Vs. opinione in merito e cosa è possibile e/o doveroso fare? Grazie.
1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First)
vgiannotti
Posted - 24/11/2012 : 12:06:26 La costituzione del fondo deve avvenire all'inizio dell'anno e nulla vieta di sottoscrivere gli accordi anche prima dell'approvazione del bilancio (il problema spesso è dei revisori dei conti). Alcunu istituti contrattuali sono obbligatori (esempi turnazioni se istituite)e una volta disciplinati non fanno più parte delle negoziazioni sull'accordo annuale (non è necessario procedere in questo caso in dodicesimi). In merito ai progetti incentivanti gli stessi se iniziati a gennaio devono avere avuto l'approvazione da parte dell'amministrazione e il fatto che solo dopo l'approvazione del bilancio vi sia certezza dell'importo non significa che gli stessi non possono essere remunerati, il limite è fornito dall'importo inserito nel fondo per la produttività collettiva. In merito alla reperibilità, penso che anche questa sia stata preventivamente autorizzata ed il limite dell'importo degli straordinari non deve superare quello dell'anno precedente in aderenza alle disposizioni di cui al d.l.78/2010